Con 316 voti favorevoli è arrivato il Sì definitivo dell’Aula della Camera alla conversione in legge del decreto-legge 36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr 2). Tra le misure, di rilievo per il mondo delle disabilità, si introduce la valutazione delle abilità residue delle persone con disabilità nei concorsi pubblici per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Tale importante novella legislativa aggiunge alle tutele e alle misure già previste a legislazione vigente, per le procedure concorsuali, un elemento importante che fa compiere un passo in avanti alla cultura giuridica del lavoro di questo Paese, in favore dell’inclusione occupazionale delle persone con disabilità e con DSA.
Tante le novità introdotte dal Parlamento al Decreto convertito in legge, il cui testo definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, con diverse modifiche rispetto alla norma licenziata dal Consiglio dei ministri in doppia lettura lo scorso aprile. In merito segnaliamo l’art. 3 Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni: Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35-ter, introdotto dall’articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente: «Art. 35-quater. (Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale). – 1. I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all’articolo 3, prevedono: a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell’articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68».
Sicuramente è una novità cogente che va approfondita nei criteri di applicazione in quanto si lega strettamente alle linee guida recentemente emanate dai Ministri competenti che prevedono di “Favorire attraverso percorsi lavorativi l’integrazione sociale e l’indipendenza delle persone con disabilità, con particolare attenzione a giovani e disoccupati o inoccupati”. Sono i principi espressi nelle nuove linee guida sul collocamento mirato dei soggetti con disabilità, elaborate dal ministero del Lavoro e dal ministero per le Disabilità, secondo quanto previsto anche dal Pnrr. Le linee guida prevedono, inoltre, il ricorso al lavoro agile con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché clausole premianti negli appalti pubblici a favore di imprese ed enti che abbiano istituito la figura del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, avente compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità.
È già previsto che le persone disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego che, per permetterne la partecipazione nel migliore dei modi, devono prevedere speciali modalità dello svolgimento delle prove di esame. E con questa norma inserita da oggi per la Commissione di esame sarà indispensabile individuare come interpretare l’espressione “capacità residua”, che nella definizione comunemente adottata significa ciò che la persona è effettivamente in grado di compiere. La casistica della denominazione comprende varie declinazioni, almeno tre in essere.
La “capacità” è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. La capacità funzionale, comunemente intesa, è l’abilità dell’individuo di svolgere compiti e soddisfare richieste che richiedono uno sforzo fisico quale che esso sia sul lavoro, a casa, nel tempo libero, ecc. Le capacità condizionali sono: la forza, la resistenza, la velocità, la flessibilità.
Al momento dell’iscrizione la persona con disabilità deve presentare il verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato di cui al DPCM 13.01.2000 – Diagnosi funzionale o relazione conclusiva rilasciata dalla commissione medica integrata dell’Inps, contenente le abilità residue possedute. Nel caso in cui la persona con disabilità non ne fosse ancora in possesso, potrà presentare la ricevuta della richiesta on line della visita, che può essere richiesta tramite il portale Inps. Dunque la norma appena approvata deve sostanziarsi in una definizione molto articolata da parte della Commissione preposta e individuare anche alcune azioni e mansioni che la persona disabile può esercitare poiché i CPI offrono all’utente tutti i servizi cosiddetti di politica attiva per la ricerca di occupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015.
Nell’inserimento mirato, in particolare, i servizi sono volti al supporto del cittadino nella ricerca di un lavoro che sia adeguato alle abilità residue dello stesso, individuate tramite la diagnosi funzionale dalla commissione medica integrata dell’Inps. Dunque, così come nei concorsi pubblici e si presuppone anche nel lavoro privato, anche nella ricerca di un’occupazione di lavoro sarà da subito indispensabile avere le linee guida fornite da ministero del Lavoro, da Inail e Inps (Istituti da esso vigilati) in collaborazione con il ministero della Disabilità, per realizzare concretamente la norma. Ce lo auguriamo di cuore poiché già dalle linee guida abbiamo individuato un vulnus che consiste appunto in una mancanza evidente di innovare la procedura di valutazione dell’invalidità e dunque dell’accertamento dell’handicap multifunzionale e soprattutto della figura professionale del job supporter fondamentale per costruire il progetto di inserimento poi al lavoro che sia pubblico o privato.
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