Oltre a protocollo sicurezza, per i lavoratori nel settore pubblico e privato sono state predisposte anche le FAQ sul trattamento dei dati nell’ambito dell’emergenza coronavirus. In queste settimane abbiamo sentito spesso parlare della rilevazione della temperatura corporea di personale, utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede. È ciò a cui sono tenuti nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. È infatti quanto prevede il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conferimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro che è stato siglato da governo e parti sociali il 14 marzo 2020. Ma il Garante della Privacy precisa che «non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata», invece «è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro».



LAVORO E CORONAVIRUS, FAQ TRATTAMENTO DATI: TEMPERATURA E CONTATTI

Nel caso dei clienti o di visitatori occasionali, invece, non è necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso, se la temperatura risulta superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali. L’amministrazione o l’impresa, inoltre, secondo quanto specificato dal Garante della Privacy nelle FAQ sul trattamento dei dati in ambito lavorativo per l’emergenza coronavirus, possono chiedere un’autocertificazione in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, non solo ai dipendenti, ma anche a terzi, come visitatori e utenti. «In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19». Bisogna quindi astenersi «dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata». I contatti dei funzionari competenti non possono essere pubblicati per permettere la prenotazione di servizi, prestazioni e appuntamenti, ma «i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC)».



LAVORO E CORONAVIRUS, FAQ TRATTAMENTO DATI: MEDICO COMPETENTE

Il Garante della Privacy nelle FAQ sul trattamento dei dati personali sul lavoro nell’ambito dell’emergenza coronavirus, precisa che il medico competente ha il divieto di informare il datore di lavoro sulle patologie occorre ai lavoratori, ma può effettuare visite straordinarie, «nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute». Collabora invece col datore di lavoro per proporre tutte le misure di regolamentazione e segnalare eventuali fragilità dei dipendenti. Non deve comunicare la specifica patologia, ma «segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione». Il datore di lavoro, infine, non può comunicare il nome del dipendente o dei lavoratori che hanno contratto il coronavirus al Rappresentante dei lavoratori e ad altri dipendenti, ma alle autorità competenti. «La comunicazione di informazioni relative alla salute (..) può avvenire ad esempio solo per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo».

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