Dei limiti contenutistici e culturali del c.d. Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) si è scritto ampiamente, anche in queste pagine. Nella confusione dei 266 articoli vi sono però anche disposizioni interessanti, magari involontarie, comunque capaci di generare qualche buona pratica, qualche esperienza meritevole di attenzione.
Nell’ambito delle «Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali» (Capo II), il riferimento è all’articolo 88, dedicato al «Fondo Nuove Competenze». In sintesi, la norma prevede che imprese e sindacati possano realizzare mediante contrattazione collettiva territoriale o aziendale (secondo livello) intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive che comportino la destinazione di parte dell’orario a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione (comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali) saranno pagati dall’inedito «Fondo Nuove Competenze», dotato di 230 milioni di euro e gestito dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (Anpal).
Non si conoscono ancora pattuizioni su questa materia, è passato troppo poco tempo dall’entrata in vigore del decreto ed è ragionevole che le parti sociali aspettino la conversione in legge prima di disporre del nuovo Fondo. A ogni modo, in questa disposizione vi sono diversi spunti che è opportuno evidenziare.
Primo. In un momento di pericolosa ri-centralizzazione normativa come quello che sta vivendo il nostro Paese, questa è una norma che incentiva l’autonomia collettiva a livello aziendale o territoriale, quindi in prossimità al bisogno. È una sorta di benaugurante distrazione di un legislatore che ha dimostrato di credere molto poco nella sussidiarietà.
In seconda battuta, non è dogmaticamente affrontato un fenomeno che certamente osserveremo, quantomeno nel breve e medio periodo: la rimodulazione verso il “basso” (meno quantità) degli orari di lavoro. D’altra parte, la ripresa dalle crisi economiche, quali che siano le ragioni della recessione (finanziarie o, come in questo caso, sanitarie), è resa possibile anche dai processi di ristrutturazione che si attuano nelle aziende. Non è raro che queste riorganizzazioni comportino maggiore disoccupazione e una contrazione delle ore di lavoro per chi rimane occupato. In questo particolare momento, vigente e prorogato con lo stesso Decreto Rilancio il divieto ai licenziamenti economici (proprio quelli che avvengono in questi casi), l’unica leva riorganizzativa azionabile è quella della re-impostazione dei turni e dei processi produttivi. Saranno quindi numerosi i luoghi di lavoro nei quali sindacati e imprenditori discuteranno di ristrutturazioni organizzative, potendo così scoprire questa nuova norma.
È allora ragionevole, terzo elemento, che il Governo provi, contemporaneamente, a non “perdere” le ore di lavoro che saranno messe in discussione suggerendone una finalizzazione formativa e a garantire il reddito dei lavoratori oggetto degli accordi sindacali. Sarebbe inutile, anzi dannoso, imporre una sostituzione tra ore di lavoro e ore di formazione: per questo la norma, di natura promozionale e non prescrittiva, dispone che sia lo Stato a pagare questa rimodulazione, se approvata a livello di azienda o territorio.
Come accade sovente alle norme-incentivo, l’opportunismo è dietro l’angolo: è possibile che sindacati e imprese si accordino per l’uso del “Fondo Nuove Competenze” non per una sincera fiducia verso la capacità della formazione di incrementare l’occupabilità delle persone, ma per garantire ai lavoratori lo stesso reddito percepito prima della crisi causata dal Covid-19. Tuttavia, è un rischio che vale la pena correre, perché possa accadere che in altri contesti sia invece compresa la potenzialità di una norma di questo genere, che prova a scommettere sulla centralità della formazione continua e dell’apprendimento permanente non solo con frasi di circostanza, ma con un fondo di 230 milioni.
Tra qualche mese avremo modo di verificare se sia risultato più convincente l’atteggiamento opportunistico o se sia stata colta la sfida, ancor più culturale che legislativa, contenuta tra le righe di questo inaspettato articolo 88.
@EMassagli