La marcia giudiziaria intrapresa dalla Fiom contro l’applicazione dell’accordo separato del Ccnl Metalmeccanici del 2009 ha subìto una prima battuta d’arresto da parte del Giudice del lavoro del Tribunale di Torino.
Riepiloghiamo i fatti. Com’è noto, le aziende aderenti a Federmeccanica applicavano ai propri dipendenti il Ccnl stipulato il 20 gennaio 2008, sottoscritto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, avente validità dal 1° gennaio 2008, con scadenza economica del primo biennio il 31 dicembre 2009 e scadenza normativa il 31 dicembre 2011.
In data 15 aprile 2009, Confindustria, Cisl e Uil hanno sottoscritto l’accordo interconfederale per l’attuazione dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, avente decorrenza dalla data di stipulazione fino al 15 aprile 2013, che prevede – fra l’altro – la durata triennale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, tanto per la parte economica, quanto per la parte normativa.
L’art. 6.2 stabilisce che “tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria […] la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale”.
In forza del citato accordo interconfederale, Fim e Uilm hanno comunicato a Federmeccanica e Assistal, con lettera del 29 giugno 2009, la disdetta del Ccnl 20 gennaio 2008, con riserva di inviare le richieste di modifica “che intendiamo apportare al Ccnl, anche al fine di attivare le procedure di rinnovo”. Con lettera del 9 luglio 2009, Fiom ha comunicato a Federmeccanica e Assistal la disdetta del primo biennio salariale del Ccnl 20 gennaio 2008 e ha inviato le richieste che sarebbero state sottoposte alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori, riservandone la conferma dopo lo svolgimento delle assemblee e del referendum.
Federmeccanica ha risposto alla Fiom (in data 16 luglio 2009), affermando di ritenere vincolante l’accordo interconfederale, rilevando che esso prevedeva la durata triennale del contratto nazionale di categoria, sia per la parte economica, sia per la parte normativa, e proponendo un incontro (il 24 luglio successivo, data proposta anche a Fim e Uilm) per valutare i contenuti del rinnovo del contratto collettivo di categoria.
Dopo una serie di incontri sindacali cui ha partecipato anche la Fiom, Federmeccanica ha dichiarato di non accettare i termini della piattaforma per il rinnovo del secondo biennio economico da lei presentata e ha proseguito la trattativa con le altre organizzazioni sindacali. Il 15 ottobre 2009, Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno quindi stipulato un accordo separato per il rinnovo del Ccnl per l’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti, in attuazione dei principi espressi nell’accordo interconfederale. In data 11 novembre 2009, Federmeccanica, Assistal, Fim e Uilm hanno stipulato un ulteriore accordo sulle percentuali di concottimo e dell’utile minimo di cottimo, con riferimento a quanto previsto dall’accordo interconfederale in tema di regolamentazione del lavoro straordinario, notturno, festivo e del cottimo.
Il 25 febbraio 2010 le parti hanno stipulato un protocollo d’intesa per la rideterminazione della decorrenza delle quote di contribuzione sindacale una tantum, che prevedeva per le aziende l’obbligo di comunicare, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal 1° al 31 ottobre 2010, che “in occasione del rinnovo del Ccnl, i sindacati stipulanti Fim e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di gennaio 2011. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di novembre 2010 l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 dicembre 2010”. Il 28 luglio 2010 Federmeccanica, Assistal, Fim e Uilm hanno concordato le linee guida per la diffusione del premio di risultato.
Con lettera del 22 settembre 2010, Federmeccanica “ferme restando la legittimità dell’Accordo 15 ottobre 2009, che ha rinnovato il Ccnl 20 gennaio 2008 ed è applicato nelle nostre aziende dal 1° gennaio 2010” ha comunicato “formalmente e per mera cautela la disdetta e, con effetto dal momento in cui diverrà operativa l’ultrattività ivi disciplinata, la nostra volontà di recedere dal Ccnl 20 gennaio 2008”.
La disdetta del contratto collettivo del 2008 e la decisione di applicare l’accordo separato del 2009 hanno suscitato la vivace reazione della Fiom, che ha depositato sul territorio nazionale una serie di ricorsi, lamentando l’antisindacalità del comportamento aziendale e chiedendo ai singoli Giudici la rimozione degli effetti.
I primi a pronunziarsi sui ricorsi presentati dalla Fiom sono stati tre Giudici, due del Tribunale di Torino e uno di Modena, che hanno dichiarato l’antisindacalità della condotta aziendale. In particolare, i Giudici hanno ritenuto che, con la disdetta del contratto del 2008 e l’applicazione a tutti i lavoratori del nuovo accordo del 2009 non sottoscritto dalla Fiom, le aziende avrebbero delegittimato il sindacato agli occhi dei lavoratori, minando la fiducia dei dipendenti nella capacità del sindacato di far applicare un contratto collettivo non ancora scaduto. Il comportamento aziendale è stato quindi ritenuto “idoneo a limitare e impedire l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale”.
Di diverso avviso è la nuova pronunzia del Tribunale di Torino del 2 maggio 2011, che ha invece escluso che l’azienda abbia adottato una condotta antisindacale, applicando l’accordo separato del 2009. Secondo quest’ultima pronunzia, non è secondario il rilievo che la Fiom, organizzazione fortemente rappresentativa nel settore, non abbia sottoscritto il Ccnl 2009: in primo luogo, sul piano della effettiva rappresentatività di interessi diffusi largamente condivisi da gran parte dei lavoratori; in secondo luogo, sul piano della fonte di regolamentazione del rapporto laddove, in particolare, la legge rinvia al Ccnl.
Ciò non toglie che se il dissenso sindacale si è legittimamente espresso con il rifiuto di sottoscrivere un accordo, questo non può precludere alle altre parti contrattuali di pervenire, attraverso mutuo consenso, alla rinegoziazione dell’accordo mediante sottoscrizione di un accordo separato, quanto meno in difetto di una disciplina normativa (art. 39 della Costituzione) che regoli il sistema della contrattazione collettiva; ciò che peraltro da parte sindacale storicamente è stato considerato più come un’insidia all’autonomia sindacale che un fattore di sviluppo delle relazioni industriali.
La nuova pronunzia del Tribunale di Torino ha quindi concluso che la disdetta ante tempus comunicata dalle altre sigle sindacali, e solo successivamente da Federmeccanica, non può considerarsi illegittima in quanto le organizzazioni stipulanti di parte sindacale e datoriale sono libere di sottoscrivere accordi e in quanto la clausola di ultrattività prevista dal Ccnl 2008 non può giungere a protrarre la vigenza del contratto collettivo a tempo indeterminato, tanto più se destinato a operare non più per la maggior parte delle parti stipulanti.
Non è questa la sede per entrare nel merito delle contrapposte argomentazioni addotte dai Giudici a sostegno delle rispettive pronunzie. Qui preme soltanto rilevare che, specie nell’ambito delle relazioni sindacali, che si fonda sulla partecipazione e la condivisione delle regole da applicare, anche sulla base dei rapporti di forza che si creano tra le diverse organizzazioni (sia all’interno che all’esterno dell’azienda), la soluzione dei conflitti non può essere demandata ai singoli Giudici.
Come è stato già opportunamente segnalato anche su queste pagine, è necessario invece un confronto aperto e franco sul tema della riforma del sistema delle relazioni sindacali, a partire dall’introduzione di meccanismi di misurazione della rappresentatività degli organismi sindacali. Se c’è una lezione che si può trarre dagli esiti alterni della guerra giudiziaria intrapresa dalla Fiom contro l’applicazione dell’accordo separato del Ccnl Metalmeccanici del 2009 è proprio questa.