Nell’incontro della scorsa settimana tra il ministro del Lavoro Fornero, Confindustria e i sindacati sono emersi importanti elementi per l’imminente riforma del mercato del lavoro, che il Presidente del Consiglio ha dichiarato di voler attuare entro il prossimo mese. Il contenuto della riforma è stato riassunto nella nota ministeriale del 2 febbraio con la quale il Ministro ha dichiarato essere “condivisi […] da tutti i partecipanti al tavolo” i seguenti “obiettivi generali”: lotta alla disoccupazione, in particolare giovanile, aumento dell’occupazione femminile, innalzamento dei livelli retributivi attraverso la crescita della produttività.
Il Ministero ha poi specificato quali obbiettivi “intermedi” da perseguire il “contrasto alla precarietà, risultato di una flessibilità ‘cattiva’, e valorizzazione della flessibilità ‘buona’ atta a incoraggiare gli investimenti e la crescita delle imprese; riordino degli ammortizzatori sociali attraverso una più uniforme distribuzione delle tutele sia fra segmenti del mercato, sia durante il ciclo di vita delle persone; valorizzazione del capitale umano attraverso l’apprendistato, che dovrà diventare forma tipica di ingresso dei giovani; formazione sul posto di lavoro; riqualificazione professionale di chi ha perso l’occupazione; potenziamento delle politiche attive dei servizi per il lavoro che dovranno funzionare più efficacemente nel determinare l’incontro fra domanda e offerta”.
Sennonché il punto del confronto sul quale le parti sociali rimangono alquanto distanti rimane la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti: per il sindacato la reintegrazione “protegge dalle discriminazioni”, mentre per il Governo “non può essere un tabù e deve essere rivisto,” in linea con quanto dichiarato da Confindustria che si è resa disponibile a un confronto senza “furori ideologici”, ritenendo eccessiva la “supertutela reintegratoria” prevista per i lavoratori delle aziende con oltre 15 occupati.
Peraltro, anche tra i sindacati si evidenziano significative distinzioni: mentre la Cgil è sostanzialmente indisponibile a qualunque modifica, ritenendo la tutela reintegratoria una “norma di civiltà” (come se tutti gli altri Paesi del mondo ove non esiste la reintegrazione fossero “incivili”), il Segretario Generale della Cisl ha dichiarato che l’articolo 18 “va mantenuto, ma c’è bisogno di una robusta manutenzione e alcune inefficienze possiamo anche revisionarle”, in linea con quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla Uil.
Per evitare l’ennesimo empasse sulla materia, l’ipotesi prospettata dal Ministro Fornero prevede l’applicazione della disciplina dell’articolo 18 ai soli licenziamenti discriminatori (ovvero caratterizzati da motivi politici, religiosi, razziali, di maternità o matrimonio) e la sostituzione della reintegra con un’indennità economica determinata in base all’anzianità e al livello di retribuzione pei licenziamenti attuati per motivi economici e/o organizzativi. Sarebbe poi prevista un’indennità massima forfettaria per il periodo trascorso dalla data del licenziamento illegittimo alla data della sentenza, in linea con quanto già previsto dalla Legge 138/2010 in materia di contratti a termine dichiarati nulli, con disposizione recentemente ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 300 del 9 novembre 2011.
Se fosse approvata tale normativa, verrebbe esteso per tutti i lavoratori un modello già attuato nel nostro Paese per i dirigenti e in linea con la disciplina di molti paesi europei. Per ridurre i tempi del contenzioso, che pure si traduce in un oggettivo fattore di incertezza e in un handicap per le aziende (considerando che in caso di reintegrazione, che può avvenire anche molti anni dopo il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a pagare le retribuzioni e i contributi maturati dalla data del recesso, maggiorati di rivalutazione Istat e di interessi legali), è stata ipotizzata una sorta di “corsia preferenziale” nelle cause sui licenziamenti, con un richiamo alle procedure dell’articolo 700 del codice di procedura civile sui provvedimenti di urgenza ed eventualmente con l’istituzione di sezioni specializzate ad hoc nei Tribunali.
A riguardo, va peraltro ricordato che già il Ministro Sacconi aveva opportunamente promosso la Legge 138/2010 (il cosiddetto “Collegato lavoro”), con la quale sono stati estesi i termini massimi di impugnazione del licenziamento con l’introduzione di un termine generale per tutti i recessi di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e un successivo termine decadenziale di 270 giorni per il ricorso giudiziario (o richiesta di conciliazione), laddove la giurisprudenza pregressa ammetteva il ricorso giudiziario entro 5 anni, o addirittura nel termine decennale dal licenziamento. È quindi auspicabile che si arrivi a una riforma della normativa sui licenziamenti equilibrata e il più possibile condivisa che possa modificare in modo graduale e non traumatico la “ipertutela” prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori potenziando al contempo le misure di (ipo)protezione attualmente previste per i dipendenti delle aziende con meno di 16 dipendenti, nonché l’attuale sistema degli ammortizzatori sociali.
Ma è sul versante dell’occupazione e dello sviluppo che si gioca il vero rilancio del mercato del lavoro. Al riguardo, per quanto concerne la cosiddetta “flessibilità in entrata”, il Governo ha ripetutamente dichiarato di voler potenziare il contratto di apprendistato, mirando a farlo diventare lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e per la riqualificazione professionale “di chi ha perso l’occupazione”. Tale contratto era stato recentemente riformato e già potenziato dal precedente esecutivo, che aveva promosso con il D.Lgs. n. 167 del 14/09/2011 il nuovo Testo unico sull’apprendistato introducendo in via generale un rilevante incentivo di carattere contributivo: a carico del datore di lavoro che assume l’apprendista si applica la sola aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; e per le aziende che occupano meno di dieci dipendenti la legge di stabilità n. 183/2011 ha addirittura previsto che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia pari a zero per i primi tre anni di durata del contratto.
Il nuovo Ministro, in continuità con il precedente, ha manifestato l’intendimento di rafforzare la parte formativa dell’apprendistato promuovendo la regolamentazione dei profili formativi, la definizione degli standard professionali per la verifica dei percorsi in apprendistato professionalizzante e di ricerca e la stipulazione di contratti nazionali o accordi interconfederali per definire la disciplina comune. Positiva appare anche la dichiarata attenzione alle “politiche attive dei servizi per il lavoro” per rendere efficace “l’incontro fra domanda e offerta”. Anche in questo caso una focalizzazione sugli strumenti atti a promuovere occupazione e sviluppo ridimensiona la preoccupazione talora ossessiva e ideologica nei confronti dell’aspetto patologico del rapporto di lavoro costituito dal licenziamento e dalle sue conseguenze. Su questi temi è già in programma nei prossimi giorni un nuovo incontro tra il Governo e le parti sociali.
Se è sempre più evidente che nessuna regola giuridica può sopperire alla responsabilità dei singoli di “rimettersi in moto” guardando anche alla crisi come una opportunità, è altrettanto vero che una politica e una legislazione che favoriscano la libertà, il lavoro, e la formazione e l’orientamento dei giovani possono certamente aiutare in modo non artificioso e assistenzialistico la crescita e l’occupazione, che proprio in queste settimane sta raggiungendo in Italia i suoi livelli minimi dal 2004.