Tra i molti dibattiti avvampati in questi tempi sulla giustizia, e più in particolare sui temi della riforma e del processo del lavoro varata con la recente “legge Fornero”, vi è un aspetto normalmente poco trattato che sta assumendo un grande rilievo sul piano sostanziale. Sta infatti passando in sordina l’imponente e progressivo fenomeno dell’aumento esponenziale dei costi della giustizia richiesta alle parti, che fino a pochi anni fa erano notevolmente inferiori fino a essere addirittura inesistenti nelle cause di lavoro.
Il D.P.R n. 115 del 2002 ha introdotto il contributo unificato che, salvo talune specifiche eccezioni, ciascuna parte è tenuta a pagare per proporre un giudizio in materia civile, amministrativa o tributaria, a fronte del servizio giustizia reso dallo Stato attraverso il giudici, i cancellieri, il personale e i beni strumentali del Ministero di Grazia e Giustizia. Secondo quanto previsto dal DPR n. 115/2002, l’ammontare di tale “tassa”, che ha sostituito le “vecchie” marche da bollo che venivano apposte sugli atti processuali anche in relazione alla loro “lunghezza”, è determinato in base al valore della controversia da instaurare e al tipo di procedimento che si vuole azionare.
Ebbene, dal 2009 si assiste al continuo aumento, usualmente attuato con le annuali leggi di stabilità da tutti i governi che si sono succeduti, delle somme dovute a titolo di contributo unificato. Per fare un esempio, laddove si tratti di proporre dinanzi a un Tribunale una causa civile il cui valore sia ricompreso tra 26.000 e 52.000 euro, ovvero si tratti di controversia di valore non facilmente quantificabile (il cosiddetto valore indeterminato), fino al 31/12/2009 era richiesto il pagamento di un contributo pari a 310 euro, elevato poi a 340 fino al 30 luglio 2011, a 374 fino al luglio 2012 e fissato attualmente a 450 euro per ogni grado di giudizio; e se lo “scaglione di valore” della causa è più elevato, anche il contributo unificato aumenta considerevolmente.
Nel 2011 il Legislatore, con la legge 111/2011, ha voluto estendere l’obbligo del pagamento del contributo anche alle controversie in materia di lavoro, di previdenza e di famiglia, fino ad allora esenti. In particolare, il contenzioso in materia di lavoro e di previdenza è sempre stato esente da spese processuali fin dalla istituzione con la legge n. 533/1973 del processo del lavoro, senza limiti di valore o competenza. La ragione di tale esclusione è rinvenibile nell’essenziale ruolo che la giustizia del lavoro è chiamata a svolgere per l’equilibrato rapporto tra l’esercizio dei diritti dell’impresa e dei lavoratori, entrambi di rango costituzionale.
L’importo del contributo unificato introdotto ex novo per le controversie di lavoro è pari alla metà di quello previsto per il giudizio civile. Pertanto, tornando all’esempio precedente, il lavoratore o datore di lavoro che intendano proporre una controversia di valore ricompreso 26.000 e 52.000 euro sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 225 euro, che aumenta ovviamente ove il valore della causa sia superiore; e se si considera che gli importi richiesti nelle cause di lavoro hanno normalmente natura retributiva, e sono quindi frequentemente soggetti a imposizione fiscale e a contribuzione previdenziale che di fatto ne dimezzano il corrispettivo netto, appare evidente che la misura del contributo unificato ha un rilievo che finisce per scoraggiare fortemente l’instaurazione di cause che spesso sono destinate a durare per lungo tempo.
Rimangono esenti dal suddetto pagamento esclusivamente le parti il cui reddito imponibile annuo ai fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione sia inferiore a 32.298,99 euro (così come previsto dal D.M. 2.7.2012): ma se si considera che tale reddito (lordo) è stato recentemente riferito al “reddito familiare”, e non invece al reddito personale, è evidente che l’esenzione opera in casi piuttosto limitati.
Con la legge 183/2011, inoltre, è stato ulteriormente aumentato del 50% anche il contributo per tutti i giudizi di impugnazione, compreso quello in materia di lavoro, ed è stato altresì raddoppiato il contributo unificato dovuto nei processi avanti la Corte di Cassazione. Da ultimo, anche la Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha per l’ennesima volta inciso sui costi nella giustizia, prevedendo, in tema di contributo unificato, l’aumento degli importi dovuti per i procedimenti innanzi al Consiglio di Stato e ai Tar e introducendo, nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già corrisposto.
Come appare evidente, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, riconosciuto dall’articolo 24 della nostra Costituzione, ha subito negli ultimi anni notevoli penalizzazioni sul piano pecuniario, a cui peraltro non sono obiettivamente neppure conseguiti apprezzabili miglioramenti del “servizio-giustizia”.
Accanto ai continui “rincari” del contributo unificato e alle modifiche della disciplina in materia di lavoro, il Legislatore, con la L. n. 69/2009, ha anche novellato l’articolo 92 del Codice di procedura civile che regola la condanna alle spese disposta dal giudice con la sentenza che definisce il processo. La nuova normativa, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza, determina quale effetto che il lavoratore che si veda respingere un ricorso si trova normalmente tenuto anche a pagare le spese legali sostenute dal datore di lavoro, salvo che non ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” della sentenza. In tal modo, anche nelle cause di licenziamento – particolarmente frequenti in questi tempi – il costo del contributo unificato dovuto dal lavoratore licenziato si cumula con il rischio di condanna, in caso di soccombenza, alle spese legali.
In questo contesto appare paradossale la recentissima Circolare del Ministero della Giustizia n. 21/2013. Il Ministero, in primo luogo, ha precisato che anche l’Inail, a seguito della L. 111/2011, non può più beneficiare dell’esenzione fiscale olim prevista dal DPR. 1126/1965. Tuttavia, la stessa Circolare si è premurata di affermare che il procedimento disciplinato dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, sia invece tuttora da considerare esente dal contributo unificato, in quanto il suddetto procedimento si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell’ordinamento e non sulla violazione di diritti di origine contrattuale, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore.
Come dire ancora una volta: paghino tutti, dai lavoratori licenziati all’Inail, ma non i sindacati. Che forse a ben vedere non ne avrebbero così tanto bisogno.