Proprio allo scadere dell’anno, il Parlamento ha approvato la legge 31 dicembre 2012, n. 233, titolata “equo compenso nel settore giornalistico”. L’art. 1 chiarisce che essa vuole “promuovere l’equità retributiva” tra i giornalisti dando esplicita attuazione all’art. 36, primo comma della Costituzione che, è noto, sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione equa e sufficiente. Infatti, riprendendo la formula della disposizione costituzionale, l’equo compenso è definito come “una remunerazione proporzionata alla qualità e alla qualità del lavoro svolto”, a sua volta da determinare secondo due criteri: a) la natura, il contenuto e le caratteristiche della prestazione; b) la coerenza con i “trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”.

Il diritto è riconosciuto indistintamente ai “giornalisti iscritti all’albo” di cui all’art. 27, l. 3 febbraio 1963, n. 69, ossia tanto ai professionisti quanto ai pubblicisti, sempre che risultino titolari di “un rapporto di lavoro non subordinato”: definita in negativo, la formula è omnicomprensiva e comprende il lavoro autonomo tout court, le collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003, il lavoro a progetto e le prestazioni occasionali, previste rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo art. 61, nonché eventuali contratti di associazione in partecipazione. Dal punto di vista oggettivo, invece, il campo di applicazione riguarda quotidiani e periodici, anche telematici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive.

Per l’attuazione della legge è prevista la costituzione di una “Commissione per la valutazione dell’equo compenso”, istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione, presieduta da un sottosegretario di Stato, ha composizione mista e comprende rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, dei datori di lavoro e dei committenti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. I suoi compiti sono rilevanti e complessi: a) definire l’equo compenso secondo i criteri sopra richiamati; b) redigere un elenco dei committenti “che garantiscono il rispetto di un equo compenso”; c) darne adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e in apposito sito internet.

A garanzia del diritto, infine, sono previste, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la nullità di clausole contrattuali derogatorie e la sanzione della “decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria” e di qualsiasi altro beneficio pubblico nel caso di “mancata iscrizione” nell’elenco dei committenti, “per un periodo superiore a sei mesi” e fino alla nuova iscrizione.

Delineati i contenuti, va detto che la finalità della legge è senza dubbio meritevole d’apprezzamento, tanto più in un settore professionale non sempre cristallino nella gestione dei rapporti di lavoro. Peraltro, la recessione economica non sta risparmiando neppure il settore giornalistico e ciò potrebbe determinare un effetto contrario a quello desiderato, spingendo nel lavoro nero o sommerso fasce di lavoratori oggi regolari, ma sottopagati rispetto alla previsione di legge.

Non poche incertezze e perplessità, inoltre, sollevano alcune scelte del legislatore. Intanto, è evidente la scommessa fatta sulla trasparenza quale strumento capace di stimolare comportamenti virtuosi; che ciò si verifichi, tuttavia, dipende dalla redazione e aggiornamento dell’elenco, un lavoro che non si presenta facile, né sarà, probabilmente, realizzabile in breve. L’apparato sanzionatorio, invece, appare debole quando prevede come unica sanzione la perdita dei contributi pubblici: non è detto, infatti, che di essi beneficino tutte le testate o gli editori, così aprendosi il varco a comportamenti opportunistici, oltre che potenzialmente anticoncorrenziali.

Il punto di maggiore criticità, tuttavia, è un altro. Come si è detto, la norma si pone in modo esplicito quale attuazione dell’art. 36, comma 1, Cost., circostanza che rappresenta una novità per il lavoro autonomo. La disposizione costituzionale riguarda, infatti, i lavoratori subordinati ed è applicata dalla giurisprudenza sull’ammontare complessivo della retribuzione percepita, che costituisce una prestazione unitaria, in corrispondenza alla continuità della prestazione lavorativa. Queste caratteristiche non sussistono nel lavoro autonomo tout court, cui la giurisprudenza ha sempre ritenuto inapplicabile l’art. 36 Cost., essendo il reddito complessivo la somma dei compensi per plurime prestazioni. Semmai, caratteristiche analoghe al lavoro subordinato possono riscontrarsi nelle collaborazioni coordinate e continuative e nel lavoro a progetto, non a caso già assistito dalla previsione di un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito, accompagnato da un sistema di determinazione dei minimi, simile a quello ora previsto per i giornalisti, comprensivo anche del riferimento ai contratti collettivi dei lavoratori subordinati.

Pertanto, se quanto detto è corretto, allora si può immaginare quali problemi deriveranno dalla previsione che riconosce l’equo compenso a chiunque sia titolare “di un rapporto di lavoro non subordinato”.