In questi giorni, la cosiddetta “legge Fornero” n. 92 del 2012 è di nuovo al centro del dibattito; e le proposte di “riformare la riforma” non mancano. Vorrei in proposito segnalare come, tra i tanti interventi auspicabili, ce ne sarebbe uno molto importante, sul quale si potrebbe lavorare senza spendere un euro: riscrivere un po’ di norme, rendendole finalmente comprensibili. Uno dei maggiori difetti di quella riforma – difetto che, non dimentichiamolo, è da attribuire non solo ai redattori del testo originario, ma anche ai rimestamenti apportati dai vari passaggi parlamentari – sta infatti nel suo pessimo livello tecnico, che spesso si traduce in assoluta mancanza di chiarezza. Gli esempi, da questo punto di vista, non mancano.
Uno di questi riguarda il pubblico impiego, sul quale il legislatore ha regalato una vera e propria “perla”. Sappiamo che, nel bene o nel male, la legge n. 92 ha inciso in maniera significativa su molti istituti, senz’altro “strategici” per la gestione dei rapporti di lavoro, anche nel settore pubblico: basti qui citare le norme su licenziamenti, somministrazioni, contratti a termine. Mentre fervevano i lavori preparatori, ci si è domandato se e in che misura le nuove norme si dovessero applicare al pubblico impiego. Il Parlamento ha “risposto” – a quel che si sa, dietro non lievi sollecitazioni delle Organizzazioni sindacali – inserendo nell’art. 1 della legge n. 92, i commi 7 e 8, che dispongono, testualmente, come segue:
Comma 7: “Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo”.
Comma 8: “Al fine dell’applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Se chi legge non ha capito che cosa effettivamente questi due commi vogliano dire non si preoccupi: è in buona compagnia. I più illustri esperti del nostro diritto del lavoro – professori, giudici, avvocati – si sono infatti nettamente divisi sul significato di tali disposizioni. Alcuni di loro ritengono che le norme appena trascritte abbiano voluto escludere l’applicabilità immediata della disciplina al pubblico impiego, per lasciare che, in tale settore, i “principi” della riforma vengano attuati solo all’esito di specifici interventi ministeriali: dunque, sino a quando non interverrà il Ministro (previa consultazione con i sindacati …), per i pubblici impiegati tutto dovrebbe rimanere come prima.
Tale interpretazione mi sembra non solo la più aderente al tenore letterale dei suttrascritti commi 7 e 8, ma anche quella che meglio riflette la loro “storia”: navigando su Internet, si può facilmente rintracciare la lettera pubblicata su Il Corriere della Sera del 7 giugno 2012, a firma dell’allora ministro Patroni Griffi, che spiegava le ragioni per le quali si era deciso sottrarre i lavoratori pubblici alla riforma. Probabilmente, però, il Ministro non aveva ben colto tutte le “potenzialità” di quella scelta: la sua attenzione, infatti, era tutta concentrata sulla necessità di non “ammorbidire”, per i dipendenti pubblici, la disciplina della reintegrazione cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e, quindi, in definitiva, di non allentare i vincoli imposti ai licenziamenti, come invece ci si apprestava a fare per i dipendenti privati.
Non considerava, però, il Ministro, che la riforma non riguardava solo l’art. 18 dello Statuto, ma anche tante altre discipline. E soprattutto il Ministro non considerava gli effetti che si sarebbero prodotti, con la limitazione dell’applicazione delle nuove norme ai soli lavoratori privati. Se, infatti, si ritiene che tale limitazione vi sia, bisogna affermare che – non solo per l’art. 18, ma anche per tutta un’altra serie di istituti (contratti a tempo determinato, termini di impugnazione dei licenziamenti, regimi processuali, ecc.) – le discipline sono orma “doppie”: per i lavoratori privati valgono le norme nuove; per quelli pubblici rimangono in vigore quelle vecchie.
Proprio in considerazione degli effetti paradossali che, se si segue la volontà di coloro che hanno “scritto” quelle norme, alla fine si realizzano, una parte cospicua dei commentatori, e con essa alcuni giudici (ad esempio, da ultimo, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) hanno affermato, grosso modo, il contrario di quello che prefigurava il Ministro: e cioè che le discipline della riforma si applicano immediatamente al pubblico impiego. Dunque, se si segue tale tesi, l’art. 18 dello Statuto “depotenziato” si applica anche ai lavoratori pubblici.
In realtà, se vogliamo essere precisi, la questione si pone in termini ancora più complessi: la maggior parte di coloro che sostengono tale seconda tesi distinguono, tra le numerose norme contenute nella riforma, affermando che solo una parte di queste si applica immediatamente ai dipendenti pubblici. Insomma, si discute tanto di efficienza del lavoro nella pubblica amministrazione, ma, a tutt’oggi, non siamo ancora neppure in grado di capire quali sono le regole effettivamente applicabili. Se si vuole risanare questo Paese, quindi, si cominci anche a formulare le norme in maniera chiara. Eviteremo così di sospettare che chi fa le leggi non sa scrivere. O che, peggio ancora, non è suo interesse far capire ciò che ha scritto.