Il cuore della riforma pensionistica del 2011 è certamente l’innalzamento dell’età pensionabile fino ai 70 anni. In realtà, una tale soglia anagrafica, pur rappresentando l’obbiettivo perseguito dal legislatore, non costituisce ancora, se non in casi particolari, il requisito anagrafico necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Nulla è cambiato, intanto, per i lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione al 31 dicembre 2011, anche se continuano a lavorare dopo tale data. Inalterati restano anche i requisiti anagrafici e contributivi minimi per quei lavoratori che, sempre al termine del 2011, vantavano il diritto a una pensione calcolata integralmente secondo il sistema retributivo. Per questi lavoratori, tuttavia, la legge prevede l’applicazione del diverso e, di principio, meno favorevole, sistema di calcolo contributivo con riferimento alle contribuzioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il che potrebbe, però, anche rappresentare un vantaggio, rendendo utilizzabile per la pensione la contribuzione eccedente l’anzianità contributiva massima, fissata nel sistema retributivo in 40 anni.



Le nuove regole si applicano, invece, ai soli lavoratori che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 nei regimi misto e contributivo. Per essi, l’art. 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 stabilisce che la pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7. Ciò significa, quanto al requisito contributivo, che sono ora necessari 20 anni di contribuzione sia nel sistema misto che in quello contributivo, ove quel requisito era, invece, finora di 5 anni, in concomitanza, però, a un predefinito importo della prestazione. Del requisito anagrafico, invece, si prevede un innalzamento a 66 anni, peraltro con una gradualità temporale diversamente modulata in relazione al sesso e al datore pubblico o privato, ma che dovrebbe comunque andare a regime con decorrenza dal 1° gennaio 2018.



Già dal 1° gennaio 2012, infatti, quel requisito vale: a) per tutti i lavoratori dipendenti, siano essi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Ago) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima; b) per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’Ago, ossia del pubblico impiego; c) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della l. n. 335/1995 (da ora gestione separata). Invece, per le altre lavoratrici quel traguardo si raggiunge: a) se dipendenti iscritte all’Ago o alle forme sostitutive della medesima, partendo dai 62 anni del 2012 e passando ai 63 e sei mesi dal 1° gennaio 2014 e ai 65 dal 1° gennaio 2016; b) se autonome, con pensione liquidata dall’Ago o dalla gestione separata, a partire da 63 anni e sei mesi che diventano 64 e sei mesi dal 1° gennaio 2014 e 65 e sei mesi dal 1° gennaio 2016.



In realtà, né il requisito contributivo, né quello anagrafico così fissati costituiscono una soglia invalicabile, perché entrambi sono assoggettati agli «adeguamenti alla speranza di vita» di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010. La linea dei 66 anni è dunque destinata a essere superata e anzi dal 1° gennaio 2013 già si attesta sui 66 anni e tre mesi, almeno per tutti i lavoratori dipendenti, le lavoratrici del pubblico impiego e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata dell’Inps. In forza di questa previsione, perciò, la soglia dei 70 anni è destinata in futuro a essere raggiunta e, salvo modifiche, superata, quale requisito pensionistico generale.

In questo quadro, l’art. 24 contempla, tuttavia, un duplice specifico e attuale riferimento a questa età. Uno, in realtà, in forza dell’adeguamento di cui sopra è già ora, e fino al 31 dicembre 2015, di 70 anni e tre mesi. Si tratta del “requisito” anagrafico previsto soltanto per i lavoratori in regime contributivo e finalizzato a limitare le conseguenze, in termini di perdita del trattamento pensionistico, dell’accennato incremento dell’anzianità contributiva (da 5 a 20 anni). A tal fine, la norma consente l’accesso a pensione al compimento di 70 anni (e tre mesi), purché in presenza di «un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni» e indipendentemente dall’importo soglia normalmente richiesto.

L’altro riferimento è contenuto nel comma 4 ed è su di esso che si è concentrata l’attenzione dei media. In realtà, la norma non prevede un requisito anagrafico in senso tecnico/giuridico, ma si limita a “incentivare” la prosecuzione del rapporto di lavoro: il diritto a pensione matura alle età anagrafiche in precedenza indicate (e aggiornate nel tempo), ma il lavoratore, se vuole, può decidere di lavorare fino a 70 anni e, in tal caso, la legge assicura la stabilità del rapporto di lavoro, rendendo applicabile la disciplina limitativa del potere di licenziamento del datore di lavoro. Pur diversamente formulata, la norma, analogamente ad altre, attribuisce al lavoratore un diritto potestativo: la manifestazione della volontà di proseguire il rapporto impedisce al datore di lavoro di farlo cessare.

Peraltro, nella sua laconicità la disposizione solleva alcuni interrogativi quanto al suo campo di applicazione e dimentica di regolare le forme e i tempi dell’opzione del lavoratore. Sotto il primo aspetto, fermo che il diritto è attribuito soltanto ai lavoratori in regime di pensione misto e contributivo, una serie di elementi testuali e sistematici fanno ritenere che spetti anche ai dipendenti pubblici, nonostante la diversa opinione espressa da Dipartimento della funzione pubblica. Invece, quel diritto non spetta ai lavoratori iscritti agli enti previdenziali privatizzati. Al riguardo, se la legge è chiara quanto all’esclusione dei lavoratori autonomi, qualche dubbio sussiste quando l’ente tuteli anche quelli subordinati, come nel caso dei giornalisti (Inpgi). Alcune sentenze di merito, infatti, hanno riconosciuto il diritto alla prosecuzione a tali lavoratori con contratto di lavoro subordinato. La soluzione non è condivisibile, sia perché si fonda su una lettura parziale dell’art. 24, sia perché l’Inpgi eroga, al momento, soltanto prestazioni pensionistiche calcolate con il metodo retributivo.

Quanto all’altro aspetto, la legge nulla dice, per cui l’opzione del lavoratore sembrerebbe esercitabile in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo, anche a ridosso del compimento del requisito anagrafico di pensionamento di tempo in tempo vigente e, forse, perfino, durante il preavviso di licenziamento. Le prime pronunce della giurisprudenza sembrano avvallare questa soluzione, che lascia, però, perplessi, perché si scontra con le esigenze dell’organizzazione produttiva, pregiudica la certezza delle relazioni giuridiche e potrebbe risultare contraria alla correttezza e buona fede contrattuale.

In realtà, nelle altre fattispecie note di opzione la legge ha fissato un termine di «almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia», per l’esercizio dell’opzione (art. 6, d.l. n. 791 del 1981 e art. 6, l. n. 407 del 1990). Appare corretta un’applicazione analogica di tale previsione e non si può escludere che la giurisprudenza riconsideri le proprie conclusioni. In tal senso è consigliabile per i lavoratori effettuare per tempo l’opzione, altresì manifestando la propria volontà in una forma che consenta di dare riscontro dell’avvenuta recezione da parte dell’azienda.