La legge n. 99 del 2013, nel convertire il decreto n. 76 che ha introdotto varie misure volte ad agevolare l’occupazione giovanile, ha confermato, tra l’altro, gli incentivi economici previsti dall’articolo 1, in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratti a tempo indeterminato, giovani sino a 29 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, o sforniti di un diploma di scuola media superiore o professionale.



Tale agevolazione, che la legge definisce “sperimentale” e che spetta solo per i contratti di lavoro stipulati sino al 30 giugno 2015, ad incremento dei livelli occupazionali preesistenti (non valgono, quindi, assunzioni che “sostituiscano” lavoratori licenziati o dimessi), si concretizza nell’attribuzione, per un periodo di 18 mesi, di un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda del lavoratore, salvo l’importo massimo di 650 euro mensili. Il contributo verrà percepito dai datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili all’INPS. Non interessa, in questa sede, compiere valutazioni sulla efficacia della misura (il che ci porterebbe lontano), quanto, piuttosto, segnalare un meccanismo “tecnico”, idoneo a risolvere un problema che ormai costantemente ricorre, in materia di agevolazioni e incentivi per il lavoro: e cioè quello di dare all’imprenditore che decide di compiere le attività previste dalla legge certezza circa l’effettiva fruizione di tali benefici, i quali vengono sottoposti ormai costantemente all’incognita della disponibilità degli stanziamenti finanziari. Si tratta, come noto, di un problema generale, che non riguarda solo gli incentivi alle assunzioni.



Così, ad esempio, quando si tratta di sottoscrivere contratti collettivi decentrati, che prevedano emolumenti potenzialmente fruenti di sgravi contributivi o fiscali, spesso gli imprenditori sono costretti ad operare addirittura prima della definizione degli stanziamenti di spesa e, quindi, nella totale incertezza circa l’effettiva operatività dei benefici “sperati”. Per le citate assunzioni dei giovani, però, la legge n. 99 ha introdotto un meccanismo che anticipa il momento della conoscenza dell’effettiva disponibilità finanziaria, rispetto a quello della decisione sull’assunzione, e cioè rispetto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro agevolato. Il comma 14 dell’articolo 1 del decreto prevede, infatti, che, prima di assumere, il datore di lavoro interessato inoltri all’INPS una domanda di ammissione al beneficio, che l’Istituto deve riscontrare entro 3 giorni, con una “specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio medesimo”.



Tale comunicazione ha anche l’effetto di costituire “una riserva  di  somme  pari all’ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda”; nel contempo, “allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’agevolazione”. Solo a quel punto – acquisita ormai certezza sulla effettiva disponibilità del contributo – il richiedente ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro agevolato, dandone comunicazione all’INPS. 

Se, poi, non provvede, egli semplicemente “decade dalla riserva di somme operata in suo  favore,  che  vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari”. Si aggiunga infine che, per evitare il proliferare di richieste inutili, quando le risorse messe a disposizione per ciascuna Regione si esauriscono, l’INPS ha l’obbligo di darne immediata comunicazione, anche per il tramite del proprio sito Internet.

Mi pare, dunque, che si sia istituito un meccanismo di particolare efficacia, in quanto volto a garantire finalmente quella certezza in ordine alla effettiva fruibilità del beneficio, solo in presenza del quale le misure (e le risorse economiche) messe a disposizione dal legislatore possono sperare davvero di incidere, almeno un po’, sulle scelte dei singoli datori di lavoro. La domanda, dunque, è: perché un simile meccanismo non viene istituito, per tutti i casi nei quali si prevedano agevolazioni sottoposte alla condizione della sussistenza della provvista finanziaria? La risposta è semplice: perché un simile meccanismo funziona solo con il concorso di due attori fondamentali, e cioè di una politica capace di definire gli stanziamenti necessari in tempo utile e di una pubblica amministrazione efficiente nella gestione dei flussi informativi. Spesso, però, in Italia questi attori ritengono prioritario recitare altri copioni.