Ha destato scalpore la clamorosa decisione del Gruppo Riva di sospendere l’attività di sette stabilimenti e due società di servizi e trasporti facenti capo al Gruppo, con la conseguente “messa in libertà” di circa 1.400 lavoratori. La decisione è stata presa in conseguenza del sequestro di beni riconducibili a tredici società collegate alla Holding Riva Fire, la quale controlla anche l’Ilva S.p.A. Da quanto si è appreso dagli organi di stampa, i militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto a fine luglio dal Gip di Taranto, dott.ssa Patrizia Todisco, nell’ambito dell’inchiesta a carico dei vertici del Gruppo Riva per associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale e per altri reati. Il predetto decreto fa seguito a un analogo provvedimento del maggio 2013 con cui il medesimo Gip aveva disposto il sequestro di beni e somme riferibili alla capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro (trattasi di un importo avente un impatto economico superiore all’aumento dell’Iva di cui si sta discutendo vigorosamente proprio in questi giorni).



Il sequestro ordinato dal Gip di Taranto, secondo la nota diffusa dall’azienda, “sottrae alla disponibilità di Riva Acciaio tutti i beni senza disporre alcuna facoltà d’uso a beneficio dell’azienda”. Di conseguenza, il blocco dei sette impianti (ubicati a Verona, Caronno Pertusella, Lesegno, Malegno, Sellero, Cerveno e Annone Brianza) e la “messa in libertà” dei dipendenti in essi occupati costituirebbero, secondo la prospettazione aziendale, un “atto dovuto”. Data la eccezionalità e la rilevanza del “caso”, su cui è direttamente intervenuto in più occasioni anche il Governo, può essere utile entrare nel merito dei profili giuridici della vicenda.



Per “messa in libertà” dei lavoratori si intende il provvedimento con il quale il datore di lavoro sospende l’attività e la retribuzione dei propri dipendenti, in conseguenza di un evento di natura eccezionale, a lui non imputabile, che renda inutilizzabile l’attività lavorativa. La giurisprudenza si è ripetutamente occupata della legittimità dei provvedimenti di “messa in libertà” e ha in via maggioritaria ritenuto che il rifiuto del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta dal lavoratore può essere giustificato unicamente dall’assoluta e oggettiva impossibilità di utilizzare la prestazione stessa in conseguenza del verificarsi di fatti eccezionali e non imputabili all’imprenditore, che di norma non consentono neppure il ricorso alla cassa integrazione. Pertanto, se la prestazione risulta per l’imprenditore inutilizzabile solo per mancanza di profittabilità della medesima ovvero per un difetto di programmazione o di organizzazione aziendale, il datore di lavoro non è esonerato dal ricevere la prestazione lavorativa e comunque dall’obbligo di corrispondere la retribuzione secondo i normali principi sinallagmatici.



In particolare, è stata ritenuta legittima la “messa in libertà” dei lavoratori di una nota azienda automobilistica in occasione di uno sciopero riguardante soltanto alcuni reparti dell’azienda, nell’ambito di un’organizzazione produttiva caratterizzata da notevole rigidità quanto alle fasi della lavorazione, tutte fra loro concatenate. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che l’imprenditore, in ragione dell’autonomia di iniziativa economica garantitagli dalla Costituzione (art. 41), non è obbligato a modificare i programmi di lavoro o a mettere in atto nuove procedure organizzative implicanti stravolgimenti aziendali o spese ulteriori volte a consentirgli di utilizzare proficuamente i lavoratori addetti in reparti non interessati dallo sciopero e ha pertanto ritenuto giustificata la decisione aziendale (Cass. 8574/1992).

Allo stesso modo la magistratura di merito (Pret. Voghera, 8.5.1981) ha ritenuto legittima la “messa in libertà” dei lavoratori la cui prestazione non poteva essere utilizzata dall’imprenditore in ragione di una sospensione della fornitura di energia elettrica a seguito di provvedimenti di terzi.

Viceversa altra sentenza (Trib. Palermo, 15.6.2009) ha ritenuto illegittima e “antisindacale” la “messa in libertà” dei musicisti dipendenti di un noto Teatro italiano. Quest’ultimo, infatti, in occasione di due scioperi, aveva “messo in libertà” tutti gli orchestrali chiamati in servizio in ragione della ritenuta “inutilizzabilità” dei lavoratori non aderenti allo sciopero. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale, ritenendo che il Teatro avesse svolto una valutazione meramente presuntiva basata esclusivamente sul numero delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero e sul numero degli iscritti a tali sindacati omettendo di verificare, come sarebbe stato suo onere, il numero e le qualifiche dei lavoratori non scioperanti (era stato, infatti, accertato in giudizio che per gli orchestrali principali erano previsti in organico adeguati sostituti).

Tornando al caso che ci riguarda, è evidente che la decisione aziendale costituisce una risposta di dirompente impatto sociale e mediatico ai sequestri preventivi disposti dalla magistratura ionica nel giro di pochi mesi per importi di enorme valore; tanto che alcuni commentatori hanno ravvisato nel provvedimento aziendale una forma di “pressione” nei confronti dei giudici tarantini accusati di accanimento ai danni dell’Ilva.

Al riguardo, induce certamente alla riflessione il fatto che un giudice possa – prima ancora della celebrazione di un processo di merito che consente una verifica dei fatti con un contraddittorio pieno tra le parti – disporre un provvedimento cautelare nel caso di specie del valore superiore a una manovra finanziaria (si tratta infatti di oltre 8 miliardi di euro) e riguardante migliaia di lavoratori; tanto più che nella specie si tratta di un “sequestro per equivalente”, ovvero finalizzato a “bloccare” beni di aziende non direttamente coinvolte nell’illecito ipotizzato per un valore corrispondente al “profitto” dell’illecito stesso, il che pone evidentemente un’esigenza primaria di equilibrio e di proporzione.

E anche il fatto che il Gip di Taranto, dott.ssa Todisco, abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge n. 231/2012 (la cosiddetta “Salva Ilva”), poi rigettata dalla Consulta con la nota sentenza n. 85/2013, ha destato da più parti taluni dubbi a riguardo della serenità dell’organo giudicante.

Nondimeno, sul piano strettamente giuridico, l’ordinamento ammette il ricorso alla “messa in libertà” quale strumento di tutela per il datore di lavoro che si trovi ad affrontare situazioni emergenziali e che non siano imputabili all’imprenditore stesso.

Occorrerà quindi verificare, in concreto, se si sia trattato di un caso di assoluta impossibilità di prosecuzione dell’attività produttiva in considerazione dell’improvvisa sottrazione della disponibilità degli impianti e dei saldi attivi dei conti correnti delle numerose società riconducibili al Gruppo Riva, o se si sia trattato di una decisione presa ex ante (come avvenuto nel caso degli orchestrali supracitato), senza un adeguato e accurato accertamento da parte aziendale. Al riguardo, la Procura di Taranto ha diramato il 14 settembre una nota in cui si afferma che il decreto di sequestro non avrebbe previsto alcun divieto di uso dei beni aziendali e che le disponibilità finanziarie sequestrate sarebbero modeste rispetto al patrimonio aziendale. Occorrerà poi verificare se il sequestro è in concreto avvenuto per effetto di un’attività provatamente illecita dell’Ilva tale da rendere legittimo detto provvedimento cautelare.

Il durissimo scontro tra la magistratura (o meglio tra alcuni giudici) e l’Ilva prosegue segnando un’ulteriore clamorosa querelle che verrà presumibilmente sottoposta presto al vaglio anche dei Giudici del lavoro. E, come in passato, i soggetti danneggiati sono ancora una volta i lavoratori. Vi è da augurarsi che i “contendenti” riescano presto a recuperare il senso della misura e della ragionevolezza.

Da questo punto di vista, il richiamo di domenica scorsa di Papa Francesco a Cagliari alla difesa del lavoro come fattore di dignità della persona e di speranza è certamente un contributo illuminante per tutti.