Gli organi di stampa e le assemblee dei soci hanno nei giorni scorsi reso noti gli indennizzi attribuiti ai vertici delle maggiori società per azioni partecipate dallo Stato. In particolare, risulta che l’ex Amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa, riceverà 5,4 milioni di euro a titolo di “indennità compensativa e risarcitoria”, oltre alle competenze di fine rapporto; l’Eni corrisponderà a Paolo Scaroni, che ha guidato l’azienda fino al mese scorso, la somma di circa 8 milioni di euro (di cui secondo fonti giornalistiche 3,2 milioni a titolo di indennità di fine mandato e 2,2 milioni come corrispettivo del patto di non concorrenza); l’Enel pagherà a Fulvio Conti, già Amministratore delegato e Direttore generale, una liquidazione pari a 7 milioni di euro, mentre Flavio Cattaneo riceverà da Terna, di cui è stato Amministratore delegato dal 2005, 2,4 milioni di euro; Massimo Sarmi, ex Amministratore delegato di Poste Italiane, è invece in attesa della decisione del Consiglio di amministrazione, ma da indiscrezioni giornalistiche sembrerebbe che la sua uscita dalla società sarà compensata dal pagamento di 6 milioni di euro.
In totale verranno corrisposti ai vertici delle cinque società partecipate dallo Stato oltre 25 milioni di euro in aggiunta al Tfr e alle altre competenze di fine rapporto; ed è paradossale che questa notizia sia stata diffusa contemporaneamente alla decisione del Governo di porre un tetto massimo per i vertici delle società partecipate e non quotate di 240 mila euro annui, pari al compenso del Presidente della Repubblica. Si tratta di un importo di gran lunga inferiore a quello finora corrisposto ai Presidenti e Amministratori delegati delle principali società partecipate dallo Stato, a fortiori laddove i medesimi rivestano anche la qualifica di dirigenti, come è avvenuto in molti dei casi segnalati dai media. Ciò di cui invece raramente viene data notizia è la normativa vigente in materia.
La giurisprudenza ammette di norma il cumulo della carica di dirigente e di Amministratore delegato, e in taluni casi anche di Presidente di una società, laddove sussistano due distinti rapporti in capo alla medesima persona fisica: l’uno, di natura dirigenziale, avente carattere subordinato ed esecutivo; l’altro, di carattere amministrativo e gestorio, non avente natura subordinata e finalizzato a determinare le scelte strategiche e gestionali della società (cfr. Cass. n. 21759/2004). Nel caso in cui non venga riscontrata la genuinità delle due distinte cariche di dirigente e amministratore, la giurisprudenza, spesso chiamata dagli enti previdenziali a pronunciarsi in merito, sussume l’intero rapporto nella fattispecie dirigenziale (laddove disconosca la eterodirezione e il carattere realmente gestorio delle attività scrutinate) ovvero nel rapporto amministrativo.
Va da sé che la coesistenza di due diversi rapporti (particolarmente gravosi nelle società di notevoli dimensioni) dovrebbe costituire l’eccezione e non la regola; e che solo nei casi genuini sarebbe possibile giustificare in capo alla stessa persona il cumulo di un trattamento retributivo percepito come dirigente e di un ulteriore emolumento percepito come amministratore. Il mandato degli amministratori è normalmente triennale, mentre di norma i rapporti dirigenziali sono costituiti a tempo indeterminato (anche se per i dirigenti vi è da sempre un’ampia possibilità di stipulare contratti a termine acausali anche aldilà delle notevoli semplificazioni recentemente introdotte per tutti i dipendenti dalla legge n. 78 del 16 maggio 2014).
Orbene, nessuna norma prevede che in caso di cessazione del mandato amministrativo al termine del triennio stabilito sia dovuta al manager un’indennità di fine mandato; viceversa, laddove cessi anticipatamente senza giustificato motivo un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato spetta al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso (di norma oscillante in un range tra sei e dodici mensilità a seconda dei contratti collettivi applicati e dell’anzianità di servizio) e un’indennità supplementare ragguagliata dai contratti collettivi all’anzianità aziendale e all’età anagrafica del dirigente e usualmente compresa tra le sei e le ventisette mensilità a seconda dei contratti collettivi applicati dall’azienda. Si può dire molto sommariamente, sulla base delle prassi consolidate e delle più recenti pronunce giurisprudenziali, che al dirigente viene normalmente corrisposta un’indennità di fine rapporto (comprensiva del preavviso e dell’indennità supplementare) pari a due annualità.
Perché dunque ai vertici delle società partecipate dallo Stato sembrerebbero essere stati corrisposti trattamenti di fine servizio ben superiori al doppio delle retribuzioni annue ricevute come dirigenti, considerando anche che molti dei vertici citati ricoprivano solo la carica di amministratori? Salvo i pochi casi nei quali una parte della “buonuscita” finale è stata corrisposta a titolo di patto di non concorrenza, le ipotesi più plausibili sono le seguenti: o gli amministratori/dirigenti hanno ricevuto, all’atto della nomina o durante il rapporto, la garanzia di un pingue “paracadute” in caso di mancato rinnovo; oppure nelle trattative intavolate nelle scorse settimane l’azionista di riferimento, ovvero il Governo, ha garantito ai soggetti interessati un ricchissimo trattamento di fine rapporto, il che sarebbe in diametrale contrasto con gli intendimenti sulla spending review ripetutamente proclamati.
Tertium non datur, anche perché l’art. 2389 del codice civile prevede che sia l’assemblea degli azionisti a deliberare i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di amministratori investiti di particolari cariche (in quest’ultimo caso infatti è il Cda a stabilire la remunerazione sentito il parere del collegio sindacale); ma in entrambi i casi simili decisioni sono assunte coinvolgendo il socio di riferimento. Inoltre, il codice di autodisciplina, redatto dalla Borsa italiana e di fatto recepito da tutte le società quotate, richiede che sia posto un tetto massimo alle indennità eventualmente previste per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo e impone al Consiglio di amministrazione di consultare il Comitato per le remunerazioni (costituito all’interno del Consiglio di amministrazione e composto da amministratori indipendenti) in materia di compensi degli amministratori esecutivi e altri amministratori che ricoprono particolari cariche.
Approfondire questa tematica potrebbe aprire scenari interessanti e ancora inesplorati e nel contempo consentirebbe di proseguire senza demagogie o sterili proclami il percorso che giustamente è stato intrapreso con riguardo al contenimento e alla razionalizzazione dei costi della Pubblica amministrazione e più in generale dei manager “indicati” dalla politica; viepiù in un contesto economico in cui sono “sul mercato” molti manager con eccellenti curricula maturati anche in ambito internazionale in cerca di collocazione anche con compensi (relativamente) contenuti.
Sarebbe forse anche interessante approfondire se, nell’ambito degli accordi di uscita stipulati con i manager, le società interessate hanno anche rinunciato a eventuali azioni di responsabilità contro i medesimi per eventuali atti o fatti emersi di carattere doloso o colposo (è noto infatti che Saipem, Eni, Finmeccanica, Enel sono state coinvolte in vari procedimenti giudiziari). Perché se così fosse (e simili rinunce sarebbero di competenza dell’assemblea dei soci il cui socio di riferimento è lo Stato) il trattamento economico principesco di cui è stata data notizia risulterebbe ancor meno giustificabile.