In un articolo pubblicato da su queste pagine nell’ormai lontano 30 novembre 2010 avevo anticipato una sorta di “nuova frontiera” delle pretese contributive dell’Inps. Già allora, infatti, l’Istituto, quando riscontrava inadempienze di imprese “terziste” operanti nei vari settori del manifatturiero (tessile, calzature, componentistica, ma non solo), aveva iniziato a contestare alle committenti la responsabilità solidale, secondo il meccanismo per cui «se l’impresa alla quale hai affidato commesse non paga i contributi, li paghi tu».
L’Inps ritiene di poter fondare le proprie pretese sull’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che disciplina gli appalti: secondo l’Istituto, infatti, quelle commesse, normalmente qualificabili come subforniture ai sensi della legge n. 192/1998, sarebbero definibili anche come appalti, e ciò consentirebbe di risalire la filiera, per andare a richiedere al committente i contributi omessi / evasi dal terzista-subfornitore.
Consiglio di rileggere quell’articolo perché, qualora, nel fornire alle aziende alcune istruzioni per l’uso, avessi dato dei buoni consigli, questi, oggi, sarebbero validi più che mai. L’Inps, infatti, non solo ha superato la “nuova frontiera”, ma ha addirittura ritenuto di poter individuare “nuovi orizzonti” nell’applicazione del suddetto articolo 29.
Immaginiamo, per un attimo, che l’impostazione dell’Istituto sia, in linea di principio, esatta, e cioè che le subforniture possano qualificarsi anche come appalti. In realtà, tale possibilità era stata negata dall’Agenzia delle entrate con ben due circolari (n. 2/2013 e n. 40/2012): evidentemente, però, l’Inps sostiene le proprie opzioni interpretative non curandosi di coordinarsi con le altre Amministrazioni. Chissà se le cose miglioreranno con l’avvento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al quale il Jobs Act attribuisce il difficile compito di coordinare la “galassia” degli organismi incaricati della vigilanza nel campo del lavoro e della previdenza.
Ma torniamo al problema e – ripeto – immaginiamo per un attimo che nei casi presi in esame si possa parlare di “appalti”. Sino a oggi, si è a ragione ritenuto che la responsabilità solidale dell’appaltante – coinvolga essa i contributi previdenziali, ovvero la retribuzioni dei lavoratori (per entrambe le obbligazioni l’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, prevede la responsabilità solidale) – sia soggetta a un doppio limite, soggettivo e temporale: tale responsabilità, invero, si applica alle retribuzioni e ai corrispondenti contributi riferibili ai soli lavoratori effettivamente occupati nell’esecuzione dell’appalto, e per i soli periodi di tale effettiva occupazione.
Quindi, ad esempio, se io – che in forza di contratto di appalto fornisco ad Alfa servizi di facchinaggio – ho occupato il mio dipendente Tizio presso quell’impresa nei mesi di gennaio e febbraio, la stessa Alfa risponderà solo per le retribuzioni (e il rateo di Tfr) e i contributi che posso non aver pagato per quei due mesi; e non sarà, dunque, responsabile per le retribuzioni e i contributi dei mesi successivi, nei quali ho invece inviato Tizio a lavorare presso l’altra appaltante Beta.
E – per articolare ulteriormente l’esempio – tantomeno Alfa potrà avere alcuna responsabilità per le retribuzioni e i contributi che non ho pagato per l’altro mio dipendente Caio, che non ha mai lavorato presso di lei, in quanto io lo avevo sempre utilizzato per eseguire l’appalto stipulato con Beta. Quindi, la chiamata in responsabilità del committente impone la preventiva e certa individuazione dei lavoratori occupati nell’appalto/commessa, nonché dei relativi periodi di occupazione. O almeno così credevamo, sino a poco tempo fa.
Gli ispettori dell’Inps, infatti, si sono accorti che applicare la norma alle subforniture non è poi così facile, perché, a differenza di quanto avviene per gli appalti “classici” – che poi sono le fattispecie alle quali si è effettivamente rivolto il Legislatore – per le imprese terziste è spesso difficile procedere a tale (pur necessaria) individuazione. O meglio, ci si riesce bene, solo se le imprese terziste lavorano in regime di monocommittenza. Ma per quelle che hanno, due, tre, dieci o più committenti? Per le imprese operanti in regime di pluricommittenza, l’Inps ha appunto deciso di aprire ai “nuovi orizzonti” interpretativi dei quali si accennava poc’anzi.
In tali casi, infatti, gli Ispettori ritengono di potersi disinteressare dal conoscere chi effettivamente, e in quale periodo, ha lavorato per questa o quella commessa. Essi ritengono infatti sufficiente: a) calcolare il fatturato complessivo realizzato dal terzista inadempiente; b) verificare quale percentuale di detto fatturato proviene dalle commesse di ciascun committente; c) imputare a ciascun committente una parte del debito contributivo accumulato dal terzista (escluse le sanzioni, per le quali la responsabilità non c’è più) calcolata sulla stessa percentuale del rispettivo fatturato.
La forzatura è palese. L’operazione, invero, è innanzitutto illegittima in sé, proprio perché, come già visto, omette di accertare il requisito imprescindibile della responsabilità solidale: e cioè il fatto che i debiti contributivi non pagati dall’appaltatore siano riferibili al dipendente che ha effettivamente lavorato per l’appalto/commessa, e al corrispondente periodo di effettivo lavoro.
Ma dai verbali che ho avuto modo di esaminare di recente ho potuto rilevare anche ulteriori profili di vera e propria irrazionalità dell’operazione. Mi risulta, ad esempio, che la responsabilità sia normalmente invocata per i contributi riferiti a tutti i lavoratori dell’impresa terzista, e quindi anche per quelli relativi agli impiegati amministrativi, che certo non compiono alcuna attività diretta all’esecuzione delle singole commesse. E ancora, per individuare il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare la percentuale da riferire ai singoli committenti, vengono considerate le annualità ovvero le mensilità nelle quali le commesse sono state fatturate: e ciò nonostante sia notorio che il tempo della fatturazione non coincide mai con quello di effettivo svolgimento dei lavori.
Ma è altrettanto notorio che il prezzo pagato (e quindi il fatturato) non è un parametro significativo, per misurare la quantità (e quindi il periodo) di lavoro svolto per eseguire la commessa: quel prezzo, invero, non viene calibrato sulle ore lavorate, ma dipende dalle numerose e mutevoli dinamiche che incidono sulla contrattazione commerciale; cosicché tra tempi di lavoro e prezzo pagato non è possibile individuare alcun rapporto di proporzionalità.
I “nuovi orizzonti” sui quali si sta orientando – o forse, visti i numerosi verbali già emanati, sarebbe meglio dire che si è già orientata – l’attività ispettiva dell’Inps, appaiono dunque contrastare nettamente, oltre che con la logica, con quelle stesse norme di legge che lo stesso Istituto vorrebbe far applicare.
È auspicabile che l’istituendo Ispettorato nazionale del lavoro intervenga il prima possibile, fornendo all’Istituto linee-guida che riportino l’attività degli Ispettori nei limiti tracciati dall’art. 29 del decreto n. 276. Nel frattempo, però, è opportuno che le imprese manifatturiere di tutti i settori si attrezzino, come già segnalato in quel richiamato articolo, per controllare che i proprio terzisti siano in regola con i pagamenti dei contributi.
Quindi, come spesso raccomanda un mio amico, bravo Consulente del lavoro: “Estote parati!”.