Con lo schema di decreto legislativo sulla “disciplina della dirigenza della Repubblica” approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto, il Governo ha aggiunto un ulteriore tassello al progetto di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato con la L. 124 del 13.8.2015 (la cosiddetta Legge Madia). Tale legge, contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,” si propone di riorganizzare l’amministrazione e la dirigenza pubblica, riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi e proseguire l’opera di digitalizzazione della Pa attraverso la previsione di numerose deleghe al Governo, la maggior parte delle quali ha già trovato attuazione.



Tra i provvedimenti più attesi e cruciali del progetto di riforma vi è proprio il decreto sulla revisione della disciplina in materia di dirigenza e valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici che è attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari per un parere non vincolante e che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane.



Una delle novità di maggior rilievo del decreto è l’istituzione di un “mercato unico della dirigenza” (con esclusione dei soli dirigenti scolastici, medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta ferma la disciplina attualmente in vigore) ripartito in tre macro ruoli in cui confluiranno tutti i dirigenti pubblici (ruolo dei dirigenti statali, dei dirigenti regionali e dei dirigenti locali); ogni dirigente potrà ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale secondo il principio di “unicità” della dirigenza.

La gestione dei ruoli sarà affidata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che istituirà una banca dati contenente le informazioni su uffici dirigenziali e relativi titolari, curriculum vitae di ciascun dirigente, collocazione nelle graduatorie di merito, percorsi professionali e esiti delle valutazioni dei singoli dirigenti. Ai ruoli si accederà tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei. Ogni anno sarà bandito un corso-concorso per il numero di posti che sarà definito dalle amministrazioni pubbliche in base alla programmazione triennale delle assunzioni. Il reclutamento potrà avvenire anche mediante mero concorso, ma tale ipotesi avrà carattere residuale secondo la valutazione del Dipartimento della funzione pubblica che ne autorizzerà lo svolgimento solo qualora sorgessero esigenze non coperte dalla programmazione triennale.



Nell’ipotesi di accesso mediante “corso-concorso”, il candidato parteciperà a un corso di durata annuale e in caso di superamento dell’esame finale sarà assunto a tempo determinato con un incarico triennale. Nell’ipotesi di reclutamento mediante concorso è prevista l’assunzione a tempo determinato di durata quadriennale. In caso di valutazione positiva da parte di una Commissione valutatrice costituita ad hoc, l’amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assumerà il dipendente a tempo indeterminato conferendogli un incarico dirigenziale. Per quanto riguarda la formazione, il decreto persegue un criterio di “omogeneità” perseguito attraverso la Scuola nazionale per l’amministrazione (Sna), trasformata in Agenzia e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto verranno istituite tre Commissioni per la dirigenza (statale, regionale e locale) con il compito di preselezionare i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. La Commissione sarà istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le Commissioni definiranno gli incarichi tenendo conto, tra l’altro, delle attitudini e capacità professionali del dirigente, delle valutazioni e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, delle specifiche competenze organizzative, dei concorsi partecipati e delle esperienze di direzione maturate all’estero.

Gli incarichi dirigenziali dureranno quattro anni, ma, nel caso il dirigente ricevesse una valutazione positiva sul proprio operato, l’amministrazione avrà la facoltà di rinnovare l’incarico per ulteriori due anni per una sola volta e con decisione motivata. Allo scadere di ogni incarico il dirigente sarà collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale.

Il decreto delinea rilevanti conseguenze per i dirigenti che, al termine dell’incarico, resteranno “fermi ai box” senza una nuova collocazione. Anzitutto i dirigenti privi di incarico saranno tenuti ad assumere una posizione proattiva partecipando, nel corso di ciascun anno di “inattività”, ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico.

Decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel ruolo senza aver ottenuto alcun nuovo incarico, le amministrazioni potranno conferire d’ufficio un incarico al dirigente. Allo stesso modo, decorsi due anni, potrà provvedere il Dipartimento per la Funzione pubblica, collocando i dirigenti che ne abbiano i requisiti presso le amministrazioni che presentano posti disponibili. In tal caso il dirigente non potrà rifiutare il collocamento, pena la decadenza dal ruolo.

Il decreto prevede rilevanti conseguenze per il dirigente privo di incarico anche sul piano del trattamento retributivo. Per il primo anno di inattività, infatti, il dirigente riceverà esclusivamente il trattamento economico fondamentale (che non potrà mai essere superiore al 50% del trattamento economico complessivamente spettante al dirigente incaricato) e per gli anni successivi la retribuzione fissa sarà ridotta di un terzo del suo ammontare. L’incarico potrà essere anche revocato (così come è invero già previsto dalla normativa vigente); in tal caso i dirigenti in disponibilità che non otterranno alcun nuovo incarico per un intero anno decadranno dal relativo ruolo. Il provvedimento prevede, infine, che i dirigenti privi di incarico potranno, in qualsiasi momento, formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali nei ruoli delle pubbliche amministrazione (in deroga all’art. 2103 del cod. civ.).

In attesa di poterne apprezzare le implicazioni pratiche, lo schema di decreto licenziato dal Governo si pone in una prospettiva di rinnovamento della dirigenza pubblica. La nuova normativa tende infatti a favorire l’interscambio delle professionalità dirigenziali e la mobilità sia verticale (vista l’eliminazione delle due fasce di dirigenza e la ricomposizione della qualifica unica), sia orizzontale (data la possibilità per ogni dirigente di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi presso ogni amministrazione recante posti vacanti); pone l’accento sui principi ditrasparenza e di merito attraverso l’istituzione di Commissioni di valutazione in grado di incidere realmente sulla carriera dei dirigenti; tende a incentivare la flessibilità e la responsabilità disincentivando, anche economicamente, il dirigente “inattivo”.

Si tratta di obiettivi ambiziosi e condivisibili, che in buona parte passeranno attraverso il cruciale vaglio delle “Commissioni di valutazione” le quali, secondo il decreto, saranno di prevalente nomina governativa: com’è stato acutamente osservato da alcuni commentatori, la sfida è che nelle Commissioni vengano designati soggetti competenti e indipendenti che valutino con obiettività i dirigenti evitando logiche di affiliazione politica o di surrettizio spoil system che finora hanno negativamente condizionato molti enti a partecipazione pubblica. Ne va della efficienza e della credibilità della pubblica amministrazione e, con essa, del bene comune del nostro Paese.