Il decreto per l’attuazione del Pnrr ha modificato gli importi delle sanzioni per il lavoro nero. È stato stabilito un aumento del 30% e definita una variabilità sulla base della durata dell’impiego. Le fasce, come riportato da Il Sole 24 Ore, sono tre: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, se impiegato senza la preventiva comunicazione di assunzione sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.900 a 23.400 euro, se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni; da 7.800 a 46.800 euro, se il lavoratore risulta impiegato oltre i 60 giorni. Chi regolarizza il dipendente può versare la cifra scontata entro 120 giorni dal verbale. 



Un caso specifico è rappresentato dalle aziende che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, minori in età non lavorativo e di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. Gli importi in questo caso sono aumentati di un ulteriore 20%. In questo caso non è prevista la procedura di diffida che permette di usufruire dello sconto.



Lavoro nero, importo di sanzioni aumenta del 30%: varia con durata dell’impiego. Le nuove regole

La nuova normativa sul lavoro nero si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quello domestico. La sanzione scatta se l’azienda non comunica l’instaurazione del rapporto di lavoro entro le 24 ore del giorno antecedente. Essa si cumula con quella relativa alla mancata tracciabilità delle retribuzioni, che devono avvenire secondo i metodi previsti dalla legge. In ambo i due casi, se ciò non accade, viene disposta la diffida.

L’adempimento consente al datore di lavoro di accedere al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge entro 120 giorni dalla notifica del verbale. Entro il medesimo periodo lo stesso dovrà regolarizzare il lavoratore in nero con un contratto a tempo indeterminato con una riduzione oraria non superiore al 50% oppure con un contratto a tempo determinato non inferiore ai 3 mesi oppure con un contratto di apprendistato. Nel caso in cui il rapporto si sia interrotto, invece, la diffida non può essere adempiuta.