In Italia 3,7 milioni di persone hanno avuto una diagnosi di tumore nella loro vita; di queste, circa un milione può considerarsi guarita e la legge sull’oblio oncologico si propone di tutelare le persone guarite da un tumore “al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento” attraverso una serie di norme che prevedono parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio.



È la legge n. 193/2023 che prevedeva dei decreti attuativi e che in luglio sono stati licenziati passando un po’ troppo sotto silenzio. È la legge per ogni persona guarita da un tumore il cui trattamento terapeutico si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni per gli adulti o da cinque per i tumori diagnosticati prima del compimento del ventunesimo anno di età. La legge prevedeva anche che, con decreto del ministero della Salute, siano indicate le patologie oncologiche da considerarsi guarite in intervalli di tempo inferiori a quelli di dieci o cinque anni e tutta la prassi da adottare (modulistica, certificazione, ecc.), proibendo ogni forma di discriminazione nei loro confronti per quanto concerne l’accesso ai servizi bancari, finanziari (mutui, prestiti) e assicurativi, la possibilità di adottare un figlio, l’accesso e l’inclusione nel mondo del lavoro.



Proprio in merito al lavoro, le lavoratrici e i lavoratori che sono guariti hanno finalmente l’occasione per riprendere un’attività fondamentale per il loro progetto di vita attiva. La piena applicazione del diritto all’oblio oncologico, sancito dalla legge, è completamente agibile in con il Decreto del ministero della Salute 5 luglio 2024 recante “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico”.

Il decreto definisce le modalità con cui gli ex pazienti che rientrano nei parametri previsti dalla legge possono ottenere la certificazione che attesta il loro diritto all’oblio, ovvero il diritto a non fare menzione della loro pregressa malattia tumorale, perché non più rilevante. Si disciplinano le modalità per la presentazione dell’istanza e il rilascio della certificazione. La persona interessata, ex paziente oncologica, deve presentare istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193, compilata con i dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) ed eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica. Al decreto è allegato un modello di riferimento per l’istanza che va presentata “ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta”.



La certificazione dovrà arrivare entro 30 giorni dalla richiesta, “se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della legge con i quali sono indicati per specifiche patologie oncologiche termini inferiori di guarigione”. Con decreto del 22 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2024, si specifica: tumori del colon-retto, stadio I, qualunque età alla diagnosi: 1 anno dalla fine del trattamento; tumori del colon-retto, stadio II e III, diagnosi dopo i 21 anni: 7 anni dalla fine del trattamento; melanoma, diagnosi dopo i 21 anni: 6 anni dalla fine del trattamento; tumori della mammella, stadio I e II, qualunque età: 1 anno dalla fine del trattamento; tumori dell’utero, diagnosi dopo i 21 anni: 6 anni dalla fine del trattamento o qualunque età: 5 anni dalla fine del trattamento; tumori del testicolo, qualunque età: 1 anno dalla fine del trattamento; tumori della tiroide, donne con diagnosi prima dei 55 anni, uomini con diagnosi prima dei 45 anni, esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi: 1 anno dalla fine del trattamento; linfomi di Hodgkin, diagnosi prima dei 45 anni: 5 anni dalla fine del trattamento; leucemie acute linfoblastiche e mieloidi, qualunque età: 5 anni dalla fine del trattamento.

Questa legge è fondamentale per tutte le persone interessate, ma soprattutto in ambito lavorativo a proposito di diritti e doveri: troppi ancora i casi di discriminazione, demensionamento, licenziabilità, troppe ancora le non conoscenze in questo ambito e tra chi non cerca lavoro nel nostro Paese, i cd Neet, troppe persone sono coinvolte dalla rassegnazione e dunque una speranza arriva finalmente da una legge giusta. Che va conosciuta e applicata.

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