Sono 75 le procedure di infrazione, di cui 18 in tema ambiente, nei confronti dello Stato italiano come risulta dal sito del Dipartimento per gli Affari europei. L’Italia è al sesto posto per numero di infrazioni a proprio carico, sale al primo se si considerano le procedure che si trovano nello stadio più avanzato, cioè quelle più vicine all’emanazione di sanzioni. Una delle più importanti è in materia di protezione del luogo di lavoro e dei lavoratori: il nostro Paese non ha recepito la Direttiva 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro che si accompagna fortemente alla procedura per eccesso di deficit. Già la Direttiva europea 2004/37/Ce introduceva misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro e in quella recente in particolare vengono innalzate le attività di prevenzione dei rischi per la salute riproduttiva dei lavoratori con importanti ripercussioni anche per le attività di ricerca in igiene industriale, medicina del lavoro ed epidemiologia occupazionale.
La tutela della salute riproduttiva dei lavoratori non solo aumenta il livello di attenzione all’esposizione a sostanze pericolose, ma prende in considerazione a livello legislativo ambiti dell’igiene e dalla medicina del lavoro finora riservati alla ricerca, e aspetti che riguardano la vita privata, la progenie e abbinano al rischio chimico rischi di natura psicologica e sociale, abbracciando il concetto di Total Worker Health (Twh).
La Direttiva Ue 2022/431, che doveva essere recepita entro il 5 aprile 2024, prevede sia ampliato l’elenco dei composti con valori limite professionale, con l’inclusione di 10 sostanze e 3 gruppi di sostanze reprotossiche (composti del nichel, composti inorganici del piombo e composti divalenti del mercurio), inoltre viene proposto il limite per l’acrilonitrile, come cancerogeno e aggiornato il valore limite del benzene, ridotto progressivamente da quello attuale di 1 ppm fino a 0,2 ppm dopo il 5 aprile 2026, con l’aggiunta della notazione “pelle”.
La Commissione europea ha inoltre avviato un processo per valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile, e proporre quindi, se del caso, le modifiche necessarie in una successiva revisione della Direttiva. È prevista la sorveglianza sanitaria che rimanda alla necessità di disporre di protocolli di indagine specifici, necessariamente differenziati per genere. Per questi aspetti, il medico competente potrà avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. Inoltre, è prevista la registrazione di eventi avversi in analogia con la registrazione dei tumori professionali. Sarà pertanto necessario definire quali siano questi eventi, legati alla salute riproduttiva, differenziati per genere e i metodi di rilevazione.
Alla luce di questi adempimenti che le aziende si troveranno ad affrontare, e in primis alla luce dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, sarà anche importante valutare quali settori di attività economica siano maggiormente coinvolti nel rischio di esposizione occupazionale e a farmaci pericolosi, per i quali dovranno essere forniti orientamenti in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, e in seguito anche una definizione e un elenco indicativo dei farmaci stessi o delle sostanze che li contengono.
Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail, ha istituito un gruppo di lavoro per esplorare le molteplici conseguenze di questa Direttiva sul Titolo IX del d.lgs. 81/2008, sugli adempimenti degli enti coinvolti e sui temi dell’igiene industriale, della medicina del lavoro e dell’epidemiologia occupazionale e protezione dell’esposizione professionale. Inail ha inviato circolari di informazioni e il Governo ha predisposto uno schema di recepimento legislativo che deve concludere il suo iter in commissioni entro il 30 giugno prossimo.
Il Dl apporta parecchie modifiche al Testo Unico 81/2008 e agli allegati. La Commissione Ue, visti i ritardi, sta inviando la costituzione in mora a 20 Stati (tra cui l’Italia appunto) che non hanno ancora notificato le misure integrali in conformità al Piano europeo contro il cancro del 3 febbraio 2021 collegato alla Direttiva che prevede formazione e aggiornamento ai lavoratori aggiornando l’attuale sistema di sorveglianza nazionale.
Attendiamo l’approvazione del ddl il più presto possibile sapendo che ciò comporterà da parte delle aziende molta più osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza, materia sempre purtroppo molto trascurata.
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