Il decreto stabilità approvato recentemente dal Parlamento contiene, in ambito lavoristico, alcune misure che sono passate sottotraccia a causa delle ben più gravi discussioni di queste ore, ma sono certamente di interesse. In questa fase di rinnovata attenzione alle politiche attive e, in particolare, ai giovani (“vittime” della, pur doverosa, protezione dei “padri di famiglia” concretizzatasi nei primi anni della crisi economica), ancora una volta il Legislatore torna a scommettere sull’apprendistato. È da meno di un mese in vigore il nuovo Testo Unico, che già il Ministero competente dedica al tema tre ulteriori interventi per rendere questo contratto ancor più appetibile a imprese e lavoratori. I primi due interventi sono contenuti nel ddl Stabilità; il terzo è forse l’ultimo atto del Ministro Sacconi, che ha firmato nel fine settimana una circolare che affronta il nodo del regime transitorio da vecchia a nuova disciplina dell’apprendistato.
Con ordine. Il cosiddetto maxiemendamento contiene, all’articolo 4 noviesdecies, diverse misure dedicate al mercato del lavoro. Il comma 3 “sblocca” il contratto di inserimento per le donne, che si era congelato a seguito delle modifiche regolamentari europee che facevano ricadere la vecchia disciplina tra gli “aiuti di Stato”. La nuova norma è coerente con le disposizioni comunitarie e quindi torna a essere operativo il contratto. La disposizione supera l’attuale formula legislativa non più selettiva a livello nazionale, operando una mappatura del mercato del lavoro su base territoriale. Gli incentivi saranno elargibili solo nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui il tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile. Concretamente è prevista una riduzione contributiva generalizzata del 25%.
Il comma 4 facilita la diffusione del contratto part-time favorendo l’utilizzo delle clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) ed elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa), che potranno essere liberamente stabilite dalle parti individuali, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva. Di fatto, si superano le restrizioni imposte dalla vecchia riforma Damiano. Si abolisce anche la convalida della trasformazione del rapporto di lavoro a part-time da parte della Direzione provinciale del lavoro.
Il comma 5 contiene diverse novità in materia di telelavoro, ora incoraggiato ai fini della conciliazione vita-lavoro, dell’inserimento lavorativo dei disabili, del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in mobilità. Si tratta di misure assai ragionevoli, che superano la discriminazione verso questa modalità di lavoro operata finora per le categorie sopra citate (per esempio, il telelavoro non permetteva di godere dei contributi previsti per la conciliazione o non era considerato come possibile “lavoro congruo” se offerto a lavoratori in mobilità).
Il comma 6 (probabilmente quello che aveva inutilmente allarmato gli esponenti dell’Idv per un temuto intervento sull’articolo 18) semplicemente armonizza, per quanto attiene all’individuazione dei soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi territoriali e aziendali, il disposto dell’articolo 26 del d.l. 98/2011 (detassazione e decontribuzione dei contratti collettivi di produttività) al disposto del famoso articolo 8 del d.l. 138/2011.
La disposizione di cui al comma 7 amplia gli spazi di manovra da parte delle regioni nella definizione del gettito Irap. È conferita da subito la possibilità per tutte le regioni di disporre la deducibilità del solo costo del lavoro variabile. Il comma 8 è una “norma manifesto”, poiché regola una disposizione già operativa. Questo intervento è finalizzato più che altro ad accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’ultimo comma “lavoristico”, il 9, contiene semplificazioni sulla gestione del rapporto di lavoro, in particolare per i lavoratori dello spettacolo.
Tornando alle misure più importanti, ovvero quelle dedicate ai giovani. Col primo comma, il Legislatore ha azzerato l’aliquota contributiva per i contratti di apprendistato complessivamente dovuta dai datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. La copertura della misura è stata trovata nell’innalzamento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche. Non a caso si tratta, frequentemente, di lavoratori impiegati con contratti di lavoro temporanei preferiti all’apprendistato perché più semplici o economici. L’apprendistato gode ora, quindi, di una legislazione di sostegno che lo rende estremamente “appetibile” per lavoratori e imprese, anche e soprattutto quelle piccole (già è molto utilizzato in quelle medio grandi). Non solo: il comma 2 rende possibile il raddoppio (fino a 200 milioni) dei fondi che il Ministero trasferisce per le attività formative nell’esercizio dell’apprendistato, destinandone il 50% al solo apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Il favore verso l’apprendistato è evidente e sempre di più sono costruiti intorno a questo contratto impalcature e sostegni perché diventi davvero il canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Dal punto di vista istituzionale, dopo la semplificazione e, ora, il massimo incentivo economico possibile, molto di più non si può fare. Finora si è trattato di uno strumento che ha funzionato solo in teoria. Il Governo uscente ha scommesso moltissimo su questo canale, riuscendo a consegnare al mercato del lavoro uno strumento non più rigido come in precedenza, ma “pronto all’uso”. Ora sta ai contratti collettivi e, soprattutto, ai singoli imprenditori decretare il definitivo successo (o insuccesso) dell’apprendistato.