A ogni manovra finanziaria si ripropone la questione dell’innalzamento dell’età pensionabile come uno dei rimedi necessari per i conti in deficit del sistema pensionistico. L’Unione europea ne discute ormai da dieci anni e poiché non ha la competenza per intervenire con regolamenti o direttive tenta con il metodo aperto di coordinamento di convincere gli Stati membri a farlo.



Dell’improrogabile necessità di intervenire in questo senso ho già parlato in questa sede; ora vorrei invece affrontare la questione della differenza fra uomini e donne, in base alla quale alle donne viene data la facoltà di andare in pensione cinque anni prima. La domanda che mi pongo è se sia giusto, oggi, tenendo conto di tutte le ragioni biologiche, economiche, sociali, finanziarie e demografiche concedere ancora alle donne questo vantaggio o per dirla in termini tecnici questa azione positiva. Poiché di un vero e proprio vantaggio si tratta, un vantaggio che incide anche sullo squilibrio dei conti pensionistici e che potrebbe essere anche visto come una discriminazione alla rovescia.



Infatti, la diversità incide indirettamente anche sui coefficienti di trasformazione del montante contributivo, i quali, essendo stabiliti in maniera uguale in relazione all’età e indipendentemente dal sesso, finiscono per essere premianti per le donne, nel senso che, godendo anticipatamente della pensione e statisticamente vantando un’aspettativa di vita maggiore di quasi cinque anni rispetto a quella degli uomini, ricevono prestazioni complessivamente superiori rispetto all’altro sesso e che comportano un’uscita di maggiori risorse.

Per comprendere appieno la questione vale la pena di ripercorrere brevemente la storia giuridica e sociale dell’età pensionabile per le donne. L’età pensionabile è quell’età anagrafica nella quale si presume che insorga la situazione di bisogno, la perdita della capacità lavorativa e quindi della capacità per l’individuo di produrre reddito, che costituisce il presupposto per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Essa viene stabilita in maniera convenzionale, secondo l’id quod plerumque accidit, indipendentemente dall’accertamento concreto della permanenza della capacità di lavoro in capo ai singoli soggetti interessati. Essa deriva da un giudizio complesso basato su dati statistici e biologici che deve tener conto anche della compatibilità finanziaria delle gestioni pensionistiche.



Il giudizio, in Italia, viene rimesso alla valutazione politico discrezionale del legislatore ordinario, che però deve tener conto del principio costituzionale contenuto nel comma 2 dell’art. 38 Cost., a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia oltre che di altri eventi che incidono sulla capacità lavorativa.

La prima legge italiana in materia risale al 1895, il R.D. n. 70 in cui veniva previsto il diritto per i dipendenti civili e militari dello Stato di percepire un reddito dopo la fine del rapporto di impiego; anzi, nella concezione tipica di quell’epoca il rapporto si considerava ancora vigente e quindi la pensione veniva considerata una retribuzione differita. In quella normativa, l’età pensionabile veniva stabilita in 65 anni senza differenza fra uomini e donne. Allo stesso modo il decreto n.603 del 1919 che introdusse la tutela pensionistica di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato prevedeva come età pensionabile i 65 anni per uomini e donne.

Mi sembra utile far osservare la data: le aspettative di vita del 1919 erano ben diverse da quelle dei nostri giorni, ma è anche vero che allora non si teneva conto di altri valori come il diritto alla salute, al riposo, cioè della funzione previdenziale stessa. È il R. Decreto n. 636 del 1939 che abbassa l’età pensionabile a 60 anni e introduce la differenza con le donne per le quali si stabilisce l’età pensionabile a 55 anni, giustificandola con la volontà di tutela della donna come soggetto debole e investito di particolari funzioni familiari.

Anche qui il contesto storico e sociale in cui si inserisce il provvedimento è significativo. Pochi anni prima era intervenuta la legge n. 653 del 1934 che aveva stabilito una serie di limiti e divieti al lavoro femminile e a quello minorile, considerando le donne come i fanciulli una categoria debole da proteggere dal lavoro. Non che non fosse necessaria una normativa che tenesse conto delle condizioni di lavoro e dell’essenziale funzione femminile come la definisce anche l’art. 37 della Costituzione repubblicana; diversamente da questa, che vede il lavoro anche quello femminile come un mezzo di sviluppo della personalità, esso era considerato un male da cui difendere le donne e a mio parere l’anticipo dell’età pensionabile corrispondeva a questa tesi. Infatti, la legge del ‘34 era diretta alla tutela non solo dell’integrità fisica, ma anche di quella morale dei soggetti interessati che se è giustificabile per i minori lo è molto meno nei confronti delle donne maggiorenni.

La differenza resta nelle leggi successive fino alle riforme degli anni ‘90 nelle quali viene innalzata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne nel sistema retributivo, mentre in quello contributivo la differenza avrebbe dovuto scomparire in quanto l’età pensionabile avrebbe dovuto essere individuata in un periodo compreso fra i 57 e i 65 anni per entrambi i sessi. Veniva prevista, però, la possibilità di anticipare a 56 per le lavoratrici madri attraverso un meccanismo che prevedeva una anticipazione pari a 4 mesi per ciascun figlio fino al limite massimo di 12 mesi, oppure in alternativa si poteva optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di 1 anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli rispetto a quello previsto per l’età di accesso.

La differenza nell’età pensionabile per le donne è stata giustificata anche dalla Corte costituzionale negli anni ‘70 sulla base di differenze biologiche, quali l’invecchiamento precoce delle donne rispetto agli uomini, e sociali, quali l’impegno casalingo che implica un doppio lavoro per le donne. La Corte, però, aveva affermato anche la possibilità di una modifica futura sulla base dell’evoluzione sociale. Le riforme del 2004 e del 2007 ripristinarono la differenza fra 65 e 60 anni anche nel sistema contributivo. Occorre tener conto che il sistema contributivo riguarda coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e quindi per ora ben poche persone ne usufruiscono, nella maggior parte dei casi è vigente il sistema retributivo.

In virtù dell’armonizzazione fra impiego pubblico e privato, la differenza fra uomini e donne è stata applicata dagli anni ‘90 anche al pubblico impiego, dove invece precedentemente non esisteva. Questo fatto ha determinato un intervento della Corte di giustizia europea che nel 2008 ha condannato l’Italia per aver violato il principio di parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro contenuto nell’art. 141 del Trattato Ue. Senza entrare nei particolari, questa sentenza, errata per vari motivi, ha dato l’avvio a un nuovo intervento legislativo. La legge n. 102 del 2010 di conversione del decreto legge n. 78 del 2009 ha introdotto un meccanismo di progressiva elevazione dell’età pensionabile delle donne iscritte all’Inpdap finalizzato al raggiungimento della soglia dei 65 anni dal 1° gennaio 2010 al 2019. Successivamente l’art. 12 del d.L. n.78 del 2010 ha anticipato al 1° gennaio 2012 l’incremento a 65 anni dell’età pensionabile.

Va da sé che le impiegate che al 31 dicembre 2009 hanno maturato i requisiti anagrafici, di assicurazione e di contribuzione, mantengono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa precedente. L’urgenza della crisi economica ha indotto il legislatore a intervenire anche nel settore privato al fine di introdurre anche qui un sistema di riallineamento all’età pensionabile degli uomini; i tempi previsti erano più lunghi, infatti secondo la legge n. 111 del 2011 l’incremento avrebbe dovuto aver luogo dal 1° gennaio 2020 prima di un mese e successivamente di due mesi dal 2021, di tre dal 2022 e così via fino a raggiungere la parificazione nel 2032. La questione più interessante introdotta nelle leggi del 2010 e del 2011 consiste nella previsione di un requisito nuovo, quello dell’adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi delle aspettative di vita determinate dall’Istat.

Si tratta ora di rispondere alla domanda posta all’inizio: sono ancora valide le ragioni che hanno giustificato finora la differenza di trattamento e che ancora oggi pongono una forte resistenza alla parità specialmente da parte delle donne? Accantonata la presunta maggiore fragilità del sesso femminile, che credo nessuna donna sarebbe disposta a riconoscere, e l’idea dell’invecchiamento precoce, restano e sono le più importanti, le ragioni della conciliazione delle esigenze di lavoro con la cura della famiglia, ma nel caso del pensionamento dovrebbero essere meno rilevanti perché il peso della famiglia quando i figli sono ormai maturi e hanno una vita propria incide meno sulla possibilità di dedicarsi proficuamente all’attività lavorativa; in realtà, molto spesso ancora oggi gli anziani e gli invalidi nelle famiglie sono affidati alle donne, senza contare il lavoro da nonna per consentire alle figlie di lavorare. E resta anche il fatto che spesso la cura della famiglia nella vita di una donna ha condotto a un doppio lavoro che può aver pesato sulla sua salute, producendo l’esigenza di un riposo anticipato.

In realtà, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia non può essere risolta con il pensionamento anticipato, sarebbero necessari altri provvedimenti e altri interventi molto più significativi a favore della famiglia in generale, ma è un’abitudine in Italia che il sistema previdenziale supplisca alle deficienze di altri sistemi, ma i conti ormai non lo permetteranno più.

Sul piatto della bilancia occorre mettere le conseguenze sul piano sociale del mantenimento di questa differenziazione; infatti, si produce non solo una spesa maggiore e una disuguaglianza fra uomini e donne di cui si è già detto, ma anche fra donne di diversa età e questo aumenterà ancora il gap generazionale fra anziani molto garantiti e i giovani, che godono di molte minori garanzie sia per il lavoro che per il futuro pensionistico e sui quali ricadono gli oneri finanziari delle pensioni.

Un correttivo è stato individuato recentemente con un anticipo della riforma al 2014 nel D. L .n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del settembre 2011, ma, a mio parere, i problemi non sono risolti.