19 operai iscritti alla Fiom, vinta la causa per presunta discriminazione, sono stati riassunti dallo stabilimento Fiat di Pomigliano su disposizione della Corte d’Appello di Roma. Il 28 novembre, cioè all’indomani della firma del contratto, hanno eletto a tempo record la propria Rappresentanza sindacale aziendale. Nonostante, secondo il Lingotto, non ne avessero alcun diritto, non avendo firmato il contratto collettivo; condizione richiesta dallo Statuto dei lavoratori, ma contrastata da una serie di sentenze emesse da diversi tribunali. Chi ha ragione? Lo abbiamo chiesto a Guido Canavesi, professore Associato di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Macerata



La Fiom aveva il diritto di eleggere i propri rappresentati a Pomigliano?

In base all’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, così come risulta modificato in seguito al referendum del ’95, a mio avviso il diritto non sussiste. La norma è molto chiara dal punto di vista della formulazione letterale. Afferma, infatti, che per poter costituire la Rsa occorre che l’organizzazione sindacale nel cui ambito viene costituita la rappresentanza sia firmataria del contratto applicato nell’unità produttiva. Come è ben noto, la Fiom non è firmataria del contratto. Detto questo, sul tema, esiste un dibattito giurisprudenziale che non consente di esaurire la questione semplicemente nel prendere alla lettera le legge.



Ci spieghi.

I provvedimenti giudiziali di alcuni tribunali affermano che, in via interpretativa, si possa sostenere che, in ogni caso, sussista il diritto della Fiom di poter costituire la Rsa. Tale interprestazione si basa sul ragionamento secondo cui la logica della norma dello Statuto dei lavoratori era quella di riconoscere il diritto alla rappresentanza in azienda ad alcuni associazioni sindacali che fossero effettivamente rappresentative dei lavoratori. E nessuno può dubitare che la Fiom goda di tale capacità rappresentativa, essendo, oltretutto, l’organizzazione con più iscritti.

Quindi?



Credo che escludere una Rsa costituita nell’ambito di questa rappresentanza sia contrario alla ratio della norma. Nonostante essa stessa non consenta interpretazioni giudiziali in contrasto con la sua lettera.

A questo punto, secondo lei, quale sarebbe la soluzione più opportuna?

I giudici avrebbero dovuto sospendere il giudizio e sollevare la questione di fronte alla Corte costituzionale; questione che già sta pendendo di fronte alla Consulta perché, in precedenza, altri giudici hanno deciso di presentare istanza presso la Consulta. Il cui pronunciamento definitivo rappresenterebbe una strada ben più corretta di un provvedimento giudiziale di un tribunale.

Secondo lei, come si è giunti a una tale paradossale situazione?

Un problema del genere non si è mai posto perché la associazioni sindacali hanno sempre operato unitariamente.

In ogni caso, quale sarà, in punta di diritto, la facoltà di incidenza della Rsa appena eletta sulle questioni interne?

Sulla base delle suddette considerazioni, in punta di diritto, l’azienda – non essendo la Fiom legittimata a costituire rappresentanza – non è tenuta a riconoscerle alcun diritto.

A che è valso, quindi, tutto questo?

Senza dover necessariamente attribuire colpe alla Fiat o alla Fiom, si sta semplicemente acuendo quel conflitto già in corso, di cui, di fatto, ne stanno facendo le spese tutti i lavoratori.

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