Mentre la riforma del mercato del lavoro è ancora in cantiere, e la modifica dell’articolo 18 non ha assunto ancora connotati definitivi, s’avanza un’ipotesi vagamente controversa. Quella di estendere parte dell’articolo anche ai lavoratori del pubblico impiego. In particolare, le norme riguardanti i licenziamenti di natura disciplinare. Per quelli discriminatori non servirebbe alcuna modifica, essendo già di per sé la disciplina equiparata, mentre quelli economici sono già regolati dall’articolo 33 del Dlgs 165/2011. Restano, quindi, quelli disciplinari; il governo intende procedere con un disegno di legge con una delega all’articolo 18, che consenta di conferire al sistema delle sanzioni previste per il pubblico impiego una sorta di razionalizzazione, standardizzando i comportamenti che le possano far scattare. Patrizia Tiraboschi, avvocato giuslavorista iscritta presso il Foro di Bergamo e titolare dell’omonimo studio, illustra a ilSussidiario.net pro e contro della proposta del governo. «Va detto anzitutto che la  giurisprudenza, di fatto, ha più volte chiarito l’estensione delle tutele di cui all’attuale l’articolo 18 anche ai dipendenti della Pubblica amministrazione, in applicazione del testo unico in materia di pubblico impiego. In particolar modo, estendendo tale tutela anche ai dirigenti, che non sono invece ricompresi nella applicazione della norma con riferimento al settore privato». C’è un però: «Nonostante i chiarimenti giurisprudenziali, nella prassi, il problema della sua applicazione in tale settore, effettivamente, esiste. Ma si riferisce più all’aspetto di regolamentazione dei recessi che nella tutela in ipotesi di licenziamento illegittimo. Proprio alla luce di ciò, le criticità maggiori non riguardano tanto tutele riconosciute ai lavoratori illegittimamente licenziati, bensì l’effettiva applicazione delle norme relative al recesso».



In particolare, continua l’avvocato, «il licenziamento per motivi economici, di fatto, è di difficile attuazione nel settore pubblico. Per questioni sostanziali: mi riferisco, ad esempio, all’effettiva configurazione dei concreti motivi economici che dovrebbero determinarlo, sebbene negli ultimi anni e considerato il numero sempre crescente di esuberi che sembra individuarsi nel settore, tale limite potrebbe di fatto essere ridimensionato». Ulteriori elementi complicano il quadro: «Non va dimenticato che, nel settore pubblico, il dirigente che abbia proceduto al licenziamento e si trovi successivamente condannato dal giudice al risarcimento, potrebbe vedersi considerato responsabile per il maggior esborso in capo all’Erario, con l’evidente rischio di vedere disapplicata la norma sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo».



Ecco, quindi, come lo scenario dovrebbe mutare: «Ciò che sarebbe auspicabile è un intervento di ridefinizione della disciplina pubblico-privato, al fine di renderla omogenea, compatibilmente alle caratteristiche che sono proprie di ciascun settore (pensiamo, ad esempio, alle differenti modalità di accesso all’impiego), senza creare disuguaglianze sostanziali sotto il profilo delle tutele; il tutto, anche considerando le tutele previste per i disoccupati provenienti dal settore pubblico, che allo stato godono di tutele ridotte rispetto a quelli che provengono dal settore privato. Storicamente, tuttavia non va dimenticato che il licenziamento, sia per motivi disciplinari sia per motivi economici, dei lavoratori pubblici è sempre stato estremamente difficile».



Vanno fatte alcune precisazioni: «Ad oggi, certo, i licenziamenti per motivi disciplinari sono più diffusi di quelli che si fondano su ragioni oggettive. Anche in considerazione del fatto che le norme recenti hanno introdotto controlli più stringenti sull’operato e sulla diligenza nell’adempimento della prestazione dei lavoratori pubblici. Ma gli ostacoli procedurali esistono per entrambe le tipologie». Secondo l’avvocato, da un certo punto di vista non cambierà granché: «Sul fronte dei licenziamenti disciplinari non mi pare non siano previste grandi modifiche. Anche la futura formulazione dell’articolo 18 non modifica l’attuale regolamentazione, pertanto resterebbe sostanzialmente immodificato l’attuale regime di tutela». 

Ecco, invece, cosa occorre cambiare: «E’ necessaria un’armonizzazione e un maggior coordinamento tra norme, anche in materia di recesso e conseguenze dello stesso, tra pubblico e privato, esonerando i dirigenti dalla responsabilità di eventuali risarcimenti comminati alla pubblica amministrazione, salvo il caso di colpa grave o dolo nelle valutazioni di organizzazione. Va da sé che una riforma in tal senso produrrebbe effetti etici per la collettività. Il suddetto coordinamento renderebbero l’azione dell’amministrazione pubblica più efficiente, determinando, inoltre, dei risparmi in termini d i costi». E’ bene tenere a mente un’ultima ipotesi: «Non è escluso che potrebbero determinarsi dei danni per l’occupazione: tutti gli attuali esuberi potrebbero comportare licenziamenti, quindi, disoccupati che andrebbero a gravare sulla già difficile situazione attuale».

 

(P.N.)