Partirà lunedì 21 ottobre Dote Unica Lavoro, il nuovo programma di politica attiva del lavoro predisposto da Regione Lombardia con un investimento di 48 milioni di euro. È un progetto molto ben congegnato, finalizzato alla ri-collocazione sia dei giovani alla ricerca del primo impiego, sia della moltitudine di persone che in questi anni di crisi il lavoro l’hanno perso. Il provvedimento, oltre a consolidare le buone pratiche già sperimentate dalla precedente amministrazione, introduce interessanti innovazioni, in grado di migliorare ulteriormente le azioni di politica attiva più avanzate sinora attuate in Italia (e indicate dalla Commissione europea come uno degli esempi positivi di collaborazione tra pubblico e privato nel campo dei servizi al lavoro). Da tenere in seria considerazione nella prossima implementazione in Italia della Garanzia Giovani. Vediamole in dettaglio:



1) Finanziamento della domanda (di servizi al lavoro), anziché dell’offerta: la persona, con il suo bisogno, viene messa al centro delle politiche del lavoro. Infatti, Regione Lombardia conferisce un voucher nominale (la dote) alle persone disoccupate o inoccupate che desiderano attivarsi per rientrare nel mercato del lavoro.



2) Valorizzazione degli operatori privati: attraverso un albo regionale di soggetti accreditati (e perciò monitorati) all’erogazione dei servizi al lavoro si afferma concretamente il principio che un servizio pubblico può essere erogato anche da operatori privati, con pari dignità.

3) Libertà di scelta: il combinato disposto del punto 1) e 2) che precedono rendono la persona libera di scegliere l’operatore che ritiene più capace di rispondere al proprio bisogno.

4) Centralità dell’attività di supporto alla ricollocazione e del suo scopo: la formazione è considerata come uno degli strumenti funzionale a tale scopo, erogabile in concomitanza a una concreta esperienza di lavoro.



5) Entità della remunerazione dei servizi al lavoro erogati allineata alle condizioni di mercato.

6) Logiche di remunerazione dell’operatore sulla base del risultato raggiunto: l’inserimento lavorativo (placement).

7) Meccanismo premiale che include una parte fissa di contributo erogata in modalità di rendicontazione a processo, anche per evitare l’effetto “creaming” sui profili più facilmente inseribili al lavoro.

8)Budget inziale per operatore: al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei soggetti accreditati, con il rischio di un’eccessiva focalizzazione sulle sole attività remunerate a processo, ma senza la produzione del placement, viene assegnato dapprincipio un ammontare massimo di spesa per ogni operatore, valorizzabile entro un tempo definito di massimo 6 mesi. In tal modo, chi non ricolloca non può continuare a operare ed esce dal sistema.

9) Definizione di servizi differenziati e delle relative remunerazioni in relazione al diverso livello di occupabilità delle persone (tempo trascorso in disoccupazione, età, titolo di studio, sesso).

10) Realismo nella definizione di inserimento lavorativo: comprende ogni forma di contratto di subordinazione, inclusa la somministrazione. Inoltre, la durata minima prevista, pari a 6 mesi, contempla eventuali interruzioni e proroghe di contratti più brevi. Vengono valorizzate anche iniziative di autoimprenditorialità.

11) Predisposizione di incentivi alle aziende che assumono lavoratori svantaggiati.

Agli operatori privati ora non resta che aiutare le persone a rientrare velocemente al lavoro e le imprese a ricoprire più rapidamente e meglio le opportunità di lavoro, e rispondere così a suon di risultati alla apertura di credito di Regione Lombardia. E indicare al Paese una strada percorribile per implementare anche in Italia un sistema di politiche attive del lavoro di respiro europeo!

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