L’art.5 del d.lgs. 167/2011 (il cd “Testo Unico dell’apprendistato) prevede che i giovani tra i 18 e i 29 anni possano essere assunti, in tutti i settori di attività (pubblici o privati che siano), con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.



La regolamentazione e la durata del periodo di questi percorsi è rimessa alle Regioni (per i soli profili che attengono alla formazione) in accordo con le parti economiche e sociali del territorio e le università, gli istituti tecnici e professionali e tutte le altre istituzioni formative o di ricerca aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.



Il recente “decreto Carrozza” interviene ulteriormente in materia stabilendo che, al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università potranno stipulare convenzioni con singole imprese (o con gruppi di queste) per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato.

In questo quadro, nei giorni scorsi, la Regione Toscana ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le università del territorio e le parti sociali per attivare una sperimentazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca. La Regione intende così individuare un’offerta di dottorati di ricerca rivolta agli apprendisti finalizzata alla costituzione di un “Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato”.



Le aziende interessate potranno, quindi, stipulare contratti di apprendistato per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati risultati idonei nelle selezioni richieste per l’ammissione al dottorato nel rispetto, ovviamente, di quanto previsto dalla normativa di settore e dai diversi Ccnl. La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca non potrà comunque essere inferiore a 12 mesi e superiore a 48 mesi.

Nel piano formativo individuale, condiviso tra le istituzioni universitarie e le imprese, che costituirà parte integrante del contratto di apprendistato, verranno, quindi, descritti gli obiettivi e i contenuti del progetto di ricerca e dell’azione formativa. Il percorso formativo dovrà prevedere, quindi, la partecipazione ad almeno 100 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale per ogni annualità, nonché un’attività di tutoraggio individuale specifica che non potrà, in ogni caso, avere una durata inferiore alle 20 ore annue.

Sperimentazioni come queste raccontano, quindi, lo sforzo delle amministrazioni pubbliche, ai vari livelli, per affrontare, anche in maniera coraggiosa e innovativa, le sfide che gli attuali tassi di disoccupazione/inoccupazione giovanile lanciano alla nostra società. La cosiddetta “youth guarantee”promossa nei mesi scorsi dall’Unione europea si muove, sebbene in una prospettiva più ampia, nella stessa direzione.

Iniziative come queste rappresentano inoltre una scommessa per le diverse istituzioni formative, a partire proprio dalle Università, che sono chiamate a un profondo ripensamento delle proprie mission e a ridefinire strutturalmente la loro offerta formativa anche attraverso nuove forme di dialogo e di confronto con il mondo delle imprese e il tessuto produttivo, a partire da quello presente nei propri territori.

 

In collaborazione con www.amicimarcobiagi.com