All’interno della legge cosiddetta di stabilità viene reintrodotta e stabilizzata la deduzione dall’imponibile del tributo regionale per i datori di lavoro che aumentano la base occupazionale. Uno sconto che ha durata di tre anni. In particolare il comma 127 specifica le nuove detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti mentre il comma 132 si occupa di Irap con una deduzione fino a 15mila euro. Aumentano poi le detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti esclusi i pensionati. Ecco nel dettaglio le nuove norme: “passa da 1.840 a 1.880 euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spettante a chi ha reddito complessivo non superiore a 8mila euro. Confermati a 690 euro e a 1.380 euro gli importi minimi spettanti, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato; cambiano i termini dell’operazione per calcolare la detrazione effettivamente spettante alla seconda fascia, ossia ai redditi superiori a 8mila euro ma che non vanno oltre i 28mila euro (in precedenza, il “blocco” reddituale di questo gruppo era fissato a 15mila euro). Lo sconto, secondo i nuovi criteri, si ottiene aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28mila, diminuito del reddito complessivo, e 20mila. In pratica, il calcolo da effettuare è: 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000; per redditi superiori a 28mila ma non a 55mila euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra 55mila, diminuito del reddito complessivo, e 27mila. Questa la formula: 978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000; abrogato, infine, il comma 2 dell’articolo 13 del Tuir che prevedeva un correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23mila e i 28mila euro”.



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