Una delle principali novità della legge 92 del 2012 (meglio conosciuta come “Riforma Fornero”) è certamente rappresentata dall’Aspi, la nuova Assicurazione sociale per l’impiego pensata per proteggere i lavoratori dal rischio di perdita dell’occupazione. Questa sostituisce e ingloba le diverse indennità di disoccupazione e, progressivamente, l’indennità di mobilità. Questa nuova misura amplia le tutele agli apprendisti e ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata (soggetti precedentemente esclusi). Si ricorda, quindi, come ai fini del finanziamento del sistema la legge preveda che, in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia previsto un contributo pari al 50% dell’importo di una mensilità di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale nell’ultimo triennio.



In questo quadro, la recente Circolare 44 del 2013 delll’Inps illustra i criteri impositivi e la misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato come sopra sinteticamente illustrato. Secondo l’istituto, tale documento rappresenta, infatti, lo strumento per poter offrire alcuni utili e preziosi chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti ritenuti particolarmente rilevanti nella definizione della contribuzione ordinaria e aggiuntiva Aspi. Tuttavia, i consulenti del lavoro denunciano che l’Inps con la circolare 44 trasformi, di fatto, un contributo pensato, almeno in teoria, per agevolare e facilitare la ricollocazione dei lavoratori, in un’ennesima tassa occulta per le imprese. Questi sottolineano, inoltre, come l’Inps lo faccia tramite una circolare amministrativa priva, a loro dire, di alcuna copertura legislativa.



La prima incoerenza che viene segnalata nel documento è la mancata differenzazione di trattamento tra i part-time e i full-time. Appare, infatti, assurdo ai consulenti del lavoro che un datore debba pagare lo stesso contributo sia per un part-time, che lavora ad esempio 2 ore la settimana, che per un dirigente che lavora anche oltre 40 ore la settimana. Sebbene, infatti, la norma non preveda espressamente un principio di riproporzionamento, questo è certamente rinvenibile nei principi generali stabiliti per il part-time oltrechè in alcune regole di buon senso giuridico.

Sarebbe bastato, infatti, un atteggiamento più ragionevole, simile a quello a cui si è fatto riscorso nelle scorse settimane, quando si è compreso l‘effetto devastante che un’applicazione rigida della norma avrebbe provocato con riferimento al lavoro domestico, e si è prevista l’esclusione di questa categoria di lavoratori dal contributo adducendo come gustificazione un motivo, è opportuno sottolinearlo, del tutto privo di fondamento giuridico. 



L’altra questione che i consulenti evidenziano come critica rispetto alle indicazioni presenti nella circolare 44/2013 dell’Inps è quella relativa al calcolo del contributo connesso all’anzianità aziendale. Sebbene infatti la norma preveda che il contributo sia dovuto “per ogni dodici mesi di anzianità”, l’Inps afferma, al contrario, che questo sia dovuto proporzionalmente per ogni mese (considerando questo ogni frazione superiore ai 15 giorni lavorativi). 

La circolare sembra, quindi, rappresentare l’ennesima conferma che si debba presto voltare pagina e tornare a una regolamentazione del mercato del lavoro più semplice e meno onerosa, maggiormente adeguata alle reali esigenze e condizioni del nostro mercato del lavoro e alla realtà delle imprese che caratterizzano il nostro tesuto produttivo.

Colpisce, tuttavia, come la “Riforma Fornero”, uno degli elementi qualificanti l’operato del cosiddetto “Governo dei tecnici”, manifesti tutta la sua debolezza proprio sotto l’aspetto della concreta implementazione pratica e operativa e come, su questo versante, sia stata continuamente oggetto di critiche, anche feroci, da parte degli operatori del mercato del lavoro (come in questo caso dei consulenti) che sarebbero dovuti essere, almeno in teoria, i suoi primi alleati.

 

In collaborazione con www.amicimarcobiagi.com