La proposta di modifica del Jobs Act del Governo, presentata ieri in commissione Lavoro alla Camera, interviene ancora una volta sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L’emendamento a prima firma Gnecchi aggiunge una precisazione al testo della delega. Il provvedimento approvato dal Senato si limitava a indicare come principio per i decreti delegati la «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio». Con il nuovo emendamento si propone di aggiungere le seguenti parole: «Escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento».



Desta particolare perplessità l’emendamento Gnecchi nella parte in cui prevede la garanzia della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nei casi di licenziamenti ingiustificati di natura disciplinare, previa qualificazione specifica delle fattispecie. È chiaro l’intento del Governo di definire in modo circoscritto e certo le fattispecie del licenziamento disciplinare suscettibili di reintegra per eliminare la discrezionalità dei magistrati e garantire certezze al datore di lavoro sulla prevedibilità dell’applicazione della norma.



In realtà, una tale previsione rischia di ingessare in un perimetro definito soltanto alcune fattispecie di comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti ai fini della reintegra, escludendone molti altri, magari anche di maggiore gravità. Come sarebbe possibile, ad esempio, prevedere la fattispecie del furto, senza indicarne l’oggetto, il valore, la quantità, le modalità di esecuzione e senza distinzioni del contesto in cui si svolge il rapporto di lavoro (ad esempio, un impiegato allo sportello di una banca o un agente portavalori).

Nel corso dei passati decenni la giurisprudenza non è riuscita a definire e categorizzare in modo chiaro ed esaustivo i motivi che giustificano un licenziamento disciplinare. È quindi “ambizioso” il tentativo del legislatore di stilare un elenco esaustivo di licenziamenti ingiustificati che sia al riparo da interpretazioni discrezionali da parte dei giudici.



La norma dovrebbe basarsi su criteri astratti e generali da applicare ai singoli casi concreti in modo da essere sempre al passo con i tempi e consentire una valutazione complessiva delle singole fattispecie. Ogni volta che il legislatore indica un elenco tassativo di fattispecie automaticamente ne vengono escluse tutte le altre. L’applicazione di un elenco tassativo non sembra conciliarsi con la fattispecie complessa e mutevole del licenziamento disciplinare. Ma non solo: un elenco tassativo (modello statico) va contro la dinamicità che contraddistingue il rapporto di lavoro che è un modello vivente.

Sembrerebbe che l’annunciato superamento dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si stia trasformando, al contrario, in un rafforzamento della conservazione dello stesso.

Leggi anche

LICENZIAMENTI/ Il nuovo colpo al Jobs Act passa dall'indennità per vizi formaliJOBS ACT/ Il problema irrisolto dopo la "vittoria" della Cgil a StrasburgoJOBS ACT/ Il rischio di un'altra bocciatura della Corte Costituzionale