Il governo ha varato i decreti attuativi del Jobs Act con le nuove regole per i licenziamenti. Per i nuovi contratti l’indennizzo sostituisce il reintegro previsto dall’articolo 18, con le sole eccezioni dei licenziamenti ingiustificati o discriminatori che non potranno essere superati dal datore di lavoro con un super-indennizzo. In caso di licenziamenti disciplinari varrà il reintegro solo in caso di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Ne abbiamo parlato con il professor Francesco Forte, ex ministro delle Finanze e per il Coordinamento delle politiche comunitarie.
In che senso i decreti attuativi parlano di insussistenza del fatto materiale?
Il problema non è sapere se il fatto materiale ci sia o meno, ma se il fatto materiale che c’è sia tale da configurare un’indisciplina. Un magistrato può valutare, per esempio, che un piccolo furto compiuto dal cassiere di un supermercato non sia sufficiente per comportare un giustificato motivo per il licenziamento. Anche nel caso di un furto più grave, come quello che si può verificare al ritiro dei bagagli negli aeroporti, se la sentenza non è di condanna definitiva può non rappresentare un valido motivo per il licenziamento.
L’articolo 18 è stato davvero abolito?
Il testo definitivo non c’è, ma se è come lo ha spiegato Renzi nel corso della conferenza stampa allora vuole dire che l’articolo 18 è stato abolito e ci troviamo di fronte a una grande rivoluzione.
Quindi a questo punto i sindacati andranno sulle barricate?
Se è vero che il testo in questione è questo sì, perché è chiaro che siamo di fronte a una vera novità. Il Jobs Act si applica solo ai nuovi assunti, ma si tratta di un precedente significativo. Se un’impresa è in crisi, basta cambiarne la denominazione, chiudendo quella esistente e facendone una nuova, e a quel punto si applica il Jobs Act anche ai vecchi assunti. Nella nuova azienda a quel punto si può licenziare per motivi disciplinari senza che sia prevista la reintegra.
Perché allora è stato detto no al super-indennizzo?
Il Jobs Act riguarda solo i licenziamenti economici e disciplinari, mentre per quelli discriminatori resta in vita il reintegro e non c’è l’opting out per il reintegro. Per i licenziamenti discriminatori resta tutto come prima, cioè non è possibile un risarcimento pecuniario in caso di licenziamento, mentre in tutti gli altri casi il reintegro è abolito. L’articolo 18 in sé non serviva per i licenziamenti discriminatori, in quanto nessuno ha mai ipotizzato che questi ultimi fossero in qualche modo accettabili in quanto tra l’altro dovrebbero essere incostituzionali. È ovvio infatti che non si può licenziare una persona per ragioni legate al sesso, alla razza, alla religione o alle opinioni.
Che cosa ne pensa invece della soluzione trovata per l’Ilva di Taranto?
La ritengo un’ottima soluzione. In una prima fase l’Ilva di Taranto è risanata, e poi eventualmente si vedrà a chi venderla. A quel punto potrà acquistarla chiunque sia in grado di gestirla. Il vero problema adesso è trovare i 2 miliardi di euro per il risanamento ambientale. Tra 18/36 mesi la cessione anche internazionale diventa una prospettiva più seria e corretta.
Quale prospettiva prevede?
Si riuscirà a trovare non un avventuriero che acquisti l’Ilva per un secondo fine, ma un vero imprenditore intenzionato a una gestione di mercato. A quel punto si può quindi anche scegliere il migliore. Del resto era inutile coinvolgere la Cassa depositi e prestiti, che avrebbe dovuto realizzare un’operazione impropria. Tra l’altro ho sempre pensato che non ha alcun senso che l’Ilva paghi per il risanamento di una città. La scelta è stata di chi ha deciso di abitare di fianco all’Ilva, anziché in un altro posto.
(Pietro Vernizzi)