Dopo l’approvazione in terza lettura al Senato, ora il disegno di legge delega sul Jobs Act attende i decreti attuativi del Governo. Il primo dovrebbe arrivare già in questo mese e dovrebbe riguardare la disciplina dei licenziamenti. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti garantiranno un indennizzo, in caso di licenziamento per ragioni economiche, pari a una mensilità e mezza per ogni anno di lavoro, con un tetto massimo di 24 mensilità. Come noto, in caso di licenziamento economico, non sarà più prevista la reintegra, che resterà invece per alcuni specifici casi del licenziamento disciplinare (oltre che per tutti i casi di licenziamento discriminatorio).



L’idea sarebbe quella di consentire la reintegra solo nel caso in cui l’azienda accusi ingiustamente il lavoratore di aver commesso un reato. Ma questo potrebbe far sì che, per non incorrere nel rischio dell’obbligo di reintegra, le aziende non colleghino mai un licenziamento alla contestazione di un reato. Si sta quindi studiando meglio la situazione e sembra che si possa arrivare fino al maxi-indennizzo sostitutivo della reintegra (in caso appunto di sentenza che obblighi l’azienda a riassumere il lavoratore). In questo caso la regola per determinarlo resta sempre quella di un mese e mezzo di stipendio per ogni anno lavorato. Tuttavia ci sarà un minimo di sei mesi (anche per chi è appena stato assunto) e un massimo che potrebbe arrivare a trentasei. Si starebbe poi studiando un mini-indennizzo in caso di conciliazione tra azienda e lavoratore: se essa avviene entro trenta giorni, il calcolo sarà di un solo mese ogni anno lavorato e con un tetto massimo di 18 mensilità.



Il primo decreto attuativo dovrebbe poi affrontare il tema del contratto di ricollocamento. L’azienda che licenzia (probabilmente solo in caso di motivazione economica) potrebbe essere obbligata a coprire una parte delle spese necessarie alla ricollocazione del lavoratore da parte di un’agenzia privata accreditata, che verrebbe pagata solo nel momento in cui la persona ottiene la nuova occupazione.

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