Il decreto Irpef 66/14 a firma del governo Renzi garantirà – senza doverne farne domanda specifica – il bonus degli 80 in più in busta paga (a partire da quella di maggio) a coloro che nel 2014 hanno percepito un reddito (da lavoro dipendente e assimilato) fino a 26 mila euro. Per aver diritto al surplus si fa riferimento al reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Il credito verrà applicato automaticamente dai sostituti d’imposta e in mancanza di sostituto – nel caso, per esempio, delle colf – potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare in cui spiega chi e in che modo potrà beneficiare del bonus Irpef di 80 euro introdotto dal decreto del 18 aprile. Questo prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente a partire dalla busta paga in arrivo a fine maggio, quindi senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Il bonus è riconosciuto per l’anno 2014, “in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015”.
L’articolo 1 del decreto riguardante la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, riconosce il credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L’importo del credito è di 640 euro (circa 80 euro al mese) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate fa sapere che il credito è pari a: 1) 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Sono invece esclusi dal credito i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati e i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000. Sono tenuti a riconoscere il credito anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ma anche le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. I sostituti d’imposta devono riconoscere il credito “in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.