“Superamento” è la parola nuova del diritto del lavoro italiano al tempo del Jobs Act. “Superamento del contratto a progetto“. “Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro“. Questi i titoli di testa, gli slogan (le rubriche si sarebbe detto una volta) degli artt. 52 e 53 D.lgs. 81/2015. Più accattivante, immediata, fruibile dagli utenti (dei media più che della giustizia) della parola “abrogazione”: troppo tecnica, arcaica, poco giovanile, superata anch’essa da un governo che pur legiferando in edizione twittabile non se l’è ancora sentita di “sdoganare” giuridicamente la parola “rottamazione”. Ma poco c’è mancato. E il 20 febbraio 2015 il Presidente del Consiglio ha potuto comunque twittare trionfalmente: “Oggi è il giorno atteso da anni. Il JobsAct rottama i cococo cocopro vari e scrosta le rendite di posizione dei soliti noti”. E in televisione, imbeccato dal sodale Fazio, compiacersi della propria “esilarante” battuta: “Cancelleremo i cococo, i cocoprò, i coccodè e tutto quello che è stato il precariato in questi anni, daremo contratti con più diritti e chi vuole avere un figlio avrà le stesse tutele degli altri“. 



Nessuno ha evidentemente spiegato al nostro premier che il suo governo ha sì rottamato i cocopro, ma non ha affatto rottamato i cococo e che i cocopro furono ideati dalla legge Biagi proprio per rottamare i cococo, fagocitandoli nella subordinazione, per ragioni (non di tutela del lavoratore, ma) di finanza previdenziale. Si leggeva nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo attuativo della legge Biagi che con la disciplina del lavoro a progetto venivano introdotte “misure stringenti volte a ridurre il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative” e che “un numero rilevantissimo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con aliquota contributiva del 12 per cento saranno convertiti in contratti di lavoro subordinati che, quantunque temporanei o modulati, prevedono una contribuzione al 33 per cento“. 



L’appena rottamato contratto di lavoro a progetto era dunque nato, tredici anni orsono, come fattispecie trappola, piazzata agli incerti confini della subordinazione per catturare nella subordinazione (e nella relativa contribuzione) i fuggitivi rintanatisi nella fattispecie rifugio, cioè nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L’idea della subordinazione onnivora, della pansubordinazione, nasceva allora. Una subordinazione che s’immaginava tanto più dilagante e “dominante” quanto più affrancata dall’aleggiante e terrorizzante spettro dell’articolo 18. 



Già a quei tempi si pensava che l’antidoto alla precarietà del lavoro fosse il “superamento” dell’art. 18. Il lavoro nero, non subordinato, a tempo determinato, dei soci delle cooperative di lavoro, degli associati in partecipazione, non avrebbe ragione (elusiva) d’essere se non vi fosse da scansare come la peste l’art. 18; le imprese non avrebbero la Sindrome di Peter Pan e l’idiosincrasia per il numero 15, e non si scomporrebbero fraudolentemente in tessere di un unico puzzle imprenditoriale; gli investitori stranieri sbarcherebbero a frotte più numerosi dei migranti clandestini; l’Europa sarebbe orgogliosa di noi. 

Non a caso l’allora governo Berlusconi aveva timidamente tentato di introdurre deroghe sperimentali alla tutela reintegratoria dell’art. 18, purché “connesse a misure di riemersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unita lavorative assunte per il primo biennio, che giustifichino la deroga“: così l’art. 10 dello schema di legge Biagi, stralciato a furor di popolo, nonostante la timidezza delle deroghe sperimentali a quell’art. 18 destinato, dopo nemmeno un decennio, a essere dapprima evirato della reintegrazione dal governo Monti, e poi rottamato dal governo Renzi. 

La bandiera della lotta all’art. 18 come lotta alla precarietà del lavoro è stata ora issata sul Jobs Act. Senza l’art. 18 la precarietà del lavoro non ha più alibi: “Per la prima volta la politica fa la guerra non ai precari, ma al precariato. Per la prima volta le giovani generazioni hanno nuove tutele. Rottamiamo e superiamo un certo modello del diritto del lavoro, e allo stesso tempo superiamo l’articolo 18, i cocopro e i cococo” (questi i proclami del premier dopo il varo dei primi due decreti attuativi del Jobs Act).

Il “superamento” del contratto di lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro (cioè delle fattispecie di lavoro ritenute a maggiore tasso di elusività) è dunque indissolubilmente associato nel Jobs Act, a un altro epocale “superamento”: quello dell’art. 18. Superamento dell’art. 18 per i nuovi assunti si sarebbe dovuto intitolare il decreto (23/2015) che ha “rottamato” l’art. 18, e che, invece, s’intitola insospettabilmente “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti“. E così, giocando sull’equivoco (ciò che cresce con l’anzianità di servizio è solo l’indennizzo dovuto per il licenziamento illegittimo) si rende persino accattivante una legge che discrimina i nuovi assunti rispetto ai vecchi assunti, prevedendo per i primi minori tutele contro il licenziamento illegittimo e tempi processuali più lunghi per far valere l’illegittimità del licenziamento. 

Nulla che giustifichi la (solo mediatica) creazione di una nuova fattispecie contrattuale, se non la possibilità di dichiarare in conferenza stampa che “per molti giovani c’è il vantaggio di avere un contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato, con il diritto alle ferie, alla malattia, alla maternità che altrimenti non avrebbero mai avuto con i contratti precari” (così, ad esempio, il Ministro Poletti). Quei giovani, che tuttavia, proprio nei primi anni di assunzione con contratto a tutele crescenti sono esposti al rischio del licenziamento immotivato a basso costo. 

V’è però ora da domandarsi: ma almeno il legislatore, cancellato l’alibi dell’art. 18, ha davvero combattuto e sconfitto la precarietà del lavoro, smantellando i contratti precari? Vediamo. Fine dichiarato del “superamento del contratto di lavoro a progetto” è quello di “estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di collaborazione, morfologicamente contigue al lavoro subordinato, e di sopprimere l’istituto dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro e del lavoro a progetto sovente abusati a fini elusivi per acquisire sotto mentite spoglie prestazioni di lavoro subordinato” (Relazione sullo schema di decreto attuativo del Presidente della commissione Lavoro al Senato, e, non a caso, sottosegretario al Lavoro del governo Berlusconi ai tempi della legge Biagi). 

Se però è stato superato il contratto di lavoro a progetto non è stato affatto superato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., espressamente fatto salvo dall’art. 52, comma 2, D.lgs. 81/2003. Ma con ciò non siamo tornati indietro di tredici anni, alla situazione, cioè, anteriore alla legge Biagi. 

Alla fattispecie tradizionale del lavoro subordinato è stata affiancata in funzione antielusiva, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una fattispecie limitrofa di lavoro non subordinato, ma intensamente parasubordinato, cui comunque si applica la disciplina del lavoro subordinato. La nuova fattispecie è quella delle “Collaborazioni organizzate dal committente (questo il titolo dell’art. 2, D.lgs. 81/2015), per tali intendendosi “le collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“. 

La nuova fattispecie di lavoro “parasubordinato” è dunque caratterizzata dall’etero-organizzazione (che comporta necessariamente etero-direzione) delle “modalità di esecuzione della prestazione” con specifico riferimento “anche ai tempi e del luogo di lavoro”. L’avverbio anche (le “modalità di esecuzione della prestazione” devono essere etero-organizzate anche sotto altri profili) e la congiunzione e (il fantomatico “committente” deve etero-organizzare la prestazione con riferimento sia ai “tempi”, sia al “luogo di lavoro”), concorrono a individuare a nostro avviso la fattispecie tipica del lavoro subordinato. E, del resto, nell’individuare la “nuova” fattispecie, l’art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2015 nemmeno si premura di escludere espressamente che la prestazione abbia carattere subordinato (com’è invece nell’art. 409, n. 3 c.p.c. e nell’art. 2222 c.c.)!

Quelli che una volta sarebbero stati considerati dai giudici del lavoro come indici sintomatici di subordinazione (specie per le prestazioni lavorative d’incerta qualificazione) sono stati trasformati in requisiti costitutivi di una nuova fattispecie contrattuale di lavoro a subordinazione attenuata o a (pretesa) parasubordinazione intensa, cui viene resa direttamente applicabile la disciplina del lavoro subordinato: una nuova fattispecie che è una sorta di doppione o riedizione aggiornata del lavoro subordinato. 

Il legislatore-comunicatore del Jobs Act, resuscitata la “fattispecie rifugio” (le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n. 3, c.p.c.), nella pienezza delle proprie potenzialità elusive (accresciute dalla suggerita possibilità di far certificare l’assenza dei requisiti della nuova fattispecie); “rottamata” la “fattispecie trappola” (il lavoro a progetto), ha partorito  sui rottami una “fattispecie bufala” (le collaborazioni organizzate dal committente). 

“Fattispecie bufala” perché talmente limitrofa alla fattispecie del lavoro subordinato da finire per sovrapporsi e identificarsi con essa, cosicché il legislatore-prestigiatore, in nome della lotta alla precarietà del lavoro, ha reso applicabile la disciplina del lavoro subordinato… al lavoro subordinato! Con ciò riespandendo l’area del lavoro parasubordinato non assoggettato alla disciplina del lavoro subordinato, prima fortemente compressa dalla fattispecie trappola ormai abrogata. Eppure il Jobs Act ha rottamato la fattispecie trappola perché “sovente abusata a fini elusivi per acquisire sotto mentite spoglie prestazioni di lavoro subordinato”.

Ma la nuova fattispecie antielusiva è davvero più antielusiva di quanto non lo fosse la fattispecie trappola? Lo vedremo in un prossimo articolo.

 

(1- continua)

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