Una delle principali novità del Jobs Act è, o forse potremmo iniziare a dire (ahimè) è stata, la Dis-coll, ossia la nuova indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto iscritti alla gestione separata Inps. Tale indennità spetterà, infatti, in via sperimentale per l’anno 2015, a tutela degli eventi di disoccupazione dei collaboratori verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.



Possono, quindi, godere di tale misura di sostegno al reddito quei collaboratori  che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione, possano far valere, sommando i contributi versati, nell’anno precedente e quelli versati nel 2015 sino al verificarsi dell’evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. 



Nello specifico, il collaboratore deve essere, prima di tutto, in stato di disoccupazione, per cui iscritto presso il Centro per l’impiego e aver sottoscritto la cosiddetta Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (quella comunemente chiamata Did). Il lavoratore deve, quindi, aver versato almeno tre mesi di contributi Inps a partire dal gennaio dell’anno solare precedente al licenziamento e almeno un mese di contributi nell’anno stesso anno solare in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro di collaborazione (in questo caso il 2015).

È emersa, tuttavia, una criticità nella scrittura, e interpretazione della norma, con specifico riferimento ai lavoratori cessati a gennaio e che non possono, quindi, ovviamente, portare in dote il mese di contribuzione nell’anno solare previsto dal D.lgs. 22/2015. In tal senso, in seno alla discussione sulla Legge di stabilità erano stati avanzati emendamenti, anche al fine di sanare un vuoto normativo, nella direzione di poter far valere, in questo specifico caso, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi senza il requisito dell’anno solare in corso. Una battaglia, tuttavia, che sembra persa in partenza.



La commissione Bilancio del Senato ha, infatti, bocciato l’emendamento che prevedeva il rifinanziamento della Dis-coll per il 2016 dopo la sperimentazione realizzatasi quest’anno. L’auspicio è che ci sia, in ogni caso, la possibilità di tornare sul tema e compiere una scelta diversa.

Sebbene, infatti, il disegno originario del Jobs Act prevedesse la scomparsa di questa tipologia contrattuale, il d.lgs. 81/2015 permette ancora, sebbene non più nella modalità a progetto, l’instaurazione di rapporti di collaborazione. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere, e finanziare, anche per questi lavoratori, una misura di tutela in caso, ahimè, di disoccupazione anche per il prossimo anno. 

La rottamazione della cattiva flessibilità, o se vogliamo del precariato, passa anche da qui.

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