Con la circolare n. 34/2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce i primi chiarimenti, e le indicazioni operative, relativamente al “nuovo” stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e all’applicazione dei “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, alla luce del Jobs Act (in particolare del d.lgs 150/2015).



La circolare ricorda come il Jobs Act stabilisca che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al Portale nazionale delle politiche del lavoro (ancora non disponibile) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego (la cosiddetta Did). Lo stato di disoccupazione costituisce, inoltre, il requisito necessario per avere accesso alla Naspi, all’Asdi e alla Dis-Coll, nonché per l’iscrizione nell’elenco per il collocamento mirato. 



Ciò premesso, il Ministero sottolinea come un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prevista anche nei confronti di coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di un’occupazione più confacente alle proprie aspettative, sebbene si evidenzi, ovviamente, l’opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno.



Lo stato di disoccupazione può, quindi, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per i cosiddetti Neet). In questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: la registrazione al Programma e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, quindi, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva.

È opportuno ricordare, inoltre, come, a seguito dell’approvazione del d.lgs. 159/2015, la domanda di Aspi, Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’Inps, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità e tali registrazioni saranno rese disponibili anche ai sistemi regionali. 

Inizia, insomma, piano piano, dopo la designazione del prof. Del Conte a Presidente dell’Anpal, la definizione delle nuove politiche del lavoro in Italia dopo il Jobs Act. Queste sono, infatti, fondamentali perché si regga, e abbia successo, il modello di flexicurity immaginato dal Governo Renzi. Insieme, forse sarebbe più corretto dire prima di queste, ci vuole però, è sempre bene ricordarlo, un concreto piano di sviluppo industriale per l’Italia. E questo, sembra, ahimè, ancora mancare.

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