Il voucher del lavoro, o meglio il meccanismo normativo da cui nasce, cioè le prestazioni occasionali di tipo accessorio, è stato introdotto nella nostra legislatura dalla Legge delega n. 30/2003 (disciplinato dal d.lgs n. 276/2003, successivamente dalla Circolare n. 88 Legge n. 33/2009 e infinedal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015). Lo strumento avviato in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, svolte da studenti e pensionati, è stata esteso prima a tutte le attività agricole di carattere stagionale, per poi essere generalizzato a dicembre dello stesso anno ai settori del commercio, turismo e servizi.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro (sono disponibili anche buoni “multipli” da 20 e 50 euro). Tale valore è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
L’acquisto dei voucher presso i rivenditori autorizzati (è previsto il versamento di una commissione), oppure tramite le procedure di acquisto telematico, richiede la Tessera sanitaria del committente, oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica. La riscossione dei voucher “cartacei” può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, mentre per quelli “telematici” la riscossione può avvenire tramite l’InpsCard (ricevute dal prestatore, se attivata) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
L’indubbio vantaggio del voucher è una gestione estremamente semplificata dello strumento, ad esempio: sono esclusi gli obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego; non è prevista la predisposizione/consegna di prospetti paga e della documentazione previdenziale. Tuttavia, dato che il lavoro accessorio è una peculiare forma di lavoro, consistente nello svolgimento di attività lavorative non riconducili a tipologie contrattuali subordinate, né autonome, il legislatore, per evitare una “concorrenza” verso le altre tipologie di contratto, ha previsto determinati limiti d’importo annuo complessivo.
Il singolo committente, imprenditore o professionista, non potrà erogare compensi superiori a 2.020,00 euro netti (2.693 lordi), corrispondenti a 269 ore di lavoro. Per questo motivo, lo strumento è monitorato per verificare se si rispetta il limite o meno e una volta superata la soglia “scatta” una sorta di compensazione contributiva molto onerosa che disincentiva lo strumento rispetto altre forme contrattuali, oltre al rischio di contestazioni sul rispetto del principio di rapporto di lavoro “occasionale”.
Nel 2008 i lavoratori che hanno utilizzato voucher erano 25 mila, oggi la stima è di circa un milione. Al momento non è possibile formulare un valore medio attendibile: risulta infatti un quadro complessivo molto eterogeneo di soggetti che raggiungono ogni anno il limite di 269 ore e altri coinvolti per poche ore/lavoro l’anno. In totale, nel 2015 sono stati 81 milioni i voucher venduti da gennaio a settembre e, osservando l’andamento, è quasi certo che entro il 31 dicembre si raggiungerà quota 100 milioni. Un incremento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno di quasi il 70%.
Secondo un’indagine della Cna, nel 2014 sono stati soprattutto i giovani e le donne a utilizzare lo strumento, focalizzato nelle attività del commercio (18%), nei servizi in generale (14%), nel turismo (12%) e nelle manifestazioni sportive (9%).
A questo punto è lecito chiedersi se questi milioni di voucher hanno regolarizzato le piccole prestazioni occasionali, in passato tipicamente in nero, oppure rappresentano una forma di lavoro “grigio” che nasconde, per quanto limitatamente, eventuali contratti subordinati. Questa è una domanda ancora senza una chiara risposta.
Quasi sicuramente lo strumento contrasta poco, se non nulla, il settore “domestico” da attività di assistenza familiare o colf (fermo al 2,6% dei voucher), dove prospera ancora il lavoro sommerso. Tuttavia, il vero problema è nei settori commercio e turismo: aldilà delle indagini televisive, il problema esiste ed è molto reale. È certo che in questi settori il lavoro “grigio” ovvero un mix tra lavoro regolare tramite voucher e compensi in nero sia la norma, piuttosto che l’eccezione. Tale irregolarità è forte soprattutto per l’incapacità di applicare le eventuali sanzioni, che ricordo con il Jobs Act possono arrivare per 60 giorni di lavoro sommerso a oltre 36mila euro di sanzioni (oltre al fatto che l’imprenditore sarà oggetto di attenzione costante dell’Agenzia delle Entrate).
La trasmissione Report, che ha dedicato una puntata al tema, mostra possibili soluzioni guardando il caso francese e inglese (qui non riportate, giusto per incentivare la visione della puntata andata in onda il 22 novembre 2015). Aldilà delle possibili soluzioni (tra queste la più importante è “migliorare” la tracciabilità), per il caso italiano è necessaria una ricerca o indagine dedicata, compito che potrebbe assolvere per il livello di competenze l’Isfol, in modo da poter rispondere a diverse incognite volte a migliorare la legislazione in materia, introducendo incentivi o sanzioni volti a contrastare l’opportunismo di alcuni datori di lavoro.