Nei giorni scorsi, con l’approvazione di una specifica circolare, il ministero del Lavoro ha voluto confermare e rafforzare una specifica attenzione nel vigilare e contrastare quei comportamenti irregolari connessi all’attivazione dei cosiddetti “contratti a tutele rumene”. Si segnala, quindi, agli imprenditori il rischio di sanzioni in caso di utilizzo di questi tipi di “servizi” che non rispettino la normativa in materia di somministrazione di lavoro.
Alcune agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea, infatti, stanno proponendo alle nostre imprese il ricorso, tramite questa specifica forma contrattuale, evidenziandone i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui queste potrebbero beneficiare.
In particolare, l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno” rappresenta la possibilità di una maggiore “flessibilità” (certamente non buona) vista, in questo caso, l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo quali tredicesima, quattordicesima (se prevista) e Tfr che sono diritti consolidati dei lavoratori italiani.
In questo quadro il Ministero ha sottolineato come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.
È opportuno ricordare, infatti, come la normativa italiana preveda il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per gli operatori attivi nel nostro Paese a partire dall’approvazione della “Legge Biagi”. Nel nostro ordinamento si prevede, in particolare, il diritto del lavoratore somministrato “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”, nonché l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
È, tuttavia, difficile immaginare che sia possibile contrastare un fenomeno come quello descritto operando da soli. È auspicabile che su questioni come queste si attivi una forte cooperazione tra i 28 paesi membri. Non solo, ovviamente, sul piano ispettivo, ma, anche, su quello normativo, favorendo una maggiore armonizzazione delle diverse regolamentazioni nazionali. Non sembra più accettabile, infatti, assistere a fenomeni così lampanti di dumping sociale all’interno dell’Unione europea.
Perché ciò sia possibile è, inoltre, necessaria una classe imprenditoriale degna di questo nome e che, se necessario, condanni, con forza, le imprese che utilizzano ricorrono a tali strumenti. L’Europa, quella sociale e di mercato, che ci piace si realizza, infatti, anche così.