Eccoci arrivati ai capisaldi di una riforma delle pensioni di cui ho iniziato a parlare in un precedente articolo. Per l’accesso alla pensione serve la cosiddetta flessibilità. Per esprimerci in termini attuali di web e computer, il login è: Età Contributiva; la password è: Quota (97/100/104/105 che sia). La quota è data dalla sommatoria di due componenti autonome tra di loro, ma correlate da un grado di coerenza condiviso che blocca l’utilizzo della quota tanto verso l’alto (il top è dato dall’accesso alla pensione di vecchiaia), quanto verso il basso, che è stabilito dal dato medio storico anagrafico della generazione dei lavoratori precoci.
I dati successivi sono esempi, visto che tocca all’autorità di governo fissare la quota soglia di equilibrio. Qui, per restare in termini di uscita anticipata sulla cosiddetta pensione anticipata, si è scelto la soglia dei 42 anni di contributi e dei 63 anni di età, con un meccanismo di rimodulazione in base al tasso di longevità e a quello di sostituzione. Tale soglia è imputabile alla pari di una quota 105. Così l’Ecu (Età contributiva utile) sarà data da un estremo superiore (ceiling) e uno inferiore (flat). Anagrafica 66 anni, contributiva 39 e di seguito 65/40, 64/41, 63/42, 62/41 fino al flat di base.
La maggiore età, con il minor carico contributivo dovrebbe soddisfare il principio del valore del tempo nella rendita e, viceversa, minore età e maggiore carico contributivo quello del montante. Con la flessibilità si ottimizza il ruolo della pensione anticipata come soluzione strutturata, soprattutto in presenza di forti criticità cicliche strutturali prolungate nel tempo. Si pensi al settore bancario: ad esempio, espulsione, sostegno del reddito, versamento contributivo, reddito come pensione attualizzata come forma di inoltro a pensionamento, pensionamento. La flessibilità di accesso alla pensione, di cui la pensione anticipata è il perno centrale, prevede un diverso approccio al concetto di penalizzazioni e incentivi che viene sviluppato grazie alla contribuzione volontaria generalizzata: una “leva di Archimede”.
La contribuzione volontaria generalizzata, scomparsa con la riforma Dini e limitata a poche fattispecie, viene ri-estesa a livello sistemico previdenziale come uno dei percorsi di accesso alla pensione anticipata per coloro che: a) sono sottoposti a processi di ristrutturazione, riconversione, b) si trovano inseriti nelle procedure che attivano fondi di solidarietà/esodo, ecc., pre-procedure 223, e quindi in contesti di volontarietà e obbligatorietà. È comunque la modalità per individuare il livello desiderato di uscita e la sua conseguente adeguatezza, grazie alla libertà di destinarvi quelle risorse che ognuno desidera con buona pace dei pilastri previdenziale residui.
La contribuzione volontaria permette l’accesso alla pensione anticipata con un tempo massimo di deliberazione ed erogazione di 60 giorni per la contabilizzazione e il controllo delle posizioni previdenziali. La contribuzione volontaria deve prevedere il versamento dei contributi nella misura necessaria al rispetto della soglia come su evidenziato. Tali contributi – oltre al pagamento delle mensilità sulla base dell’ultima retribuzione e fine all’erogazione definitiva della pensione – vengono ricalcolati, anche per multipli, a favore dei lavoratori uscenti. È chiaro come questo segmento di calcolo possa inserirsi solo nel segmento contributivo poiché nel retributivo e nel misto per la quota parte retributiva non avrebbe senso essendo stato il calcolo di quelli consolidato con la doppia Riforma Dini e Amato.
Altrettanto chiaro è che ogni intervento (non lo fece la Fornero e si era in emergenza nazionale simil-greca) come quello ipotizzato con leggerezza giuridica da Boeri è un non sense, che si è meritato il richiamo a prendere anche lui il giusto tempo per riflettere e proporre. Aspetteremo, pertanto, giugno.
Tutto questo processo può accadere ove l’esodo sia finalizzato dall’azienda che lo applica per assumere giovani. Viene riconosciuta valenza fiscale proattiva al versamento da parte dei contributi delle aziende (fondi compresi) per l’esodo, così come ai primi due anni di retribuzione dei nuovi entranti. La leva fiscale è valutata di volta in volta scaduto il biennio secondo le politiche governative. Ove per settore o segmento non esistano questi strumenti, e ove gli interessati non opzionassero altre risorse proprie per questa soluzione (per esempio, il Tfr) varrebbe l’ipotesi Giovannini del prestito Inps che, detratti i due mesi di retribuzione, sarebbe convertito nell’Ecu per andare in pensione.
Il concetto di penalizzazione viene quindi trasformato e traslato in concetto di maggiore onerosità contributiva anziché di riduzione della prestazione. Questa dovrebbe essere la valenza di un sistema a quote con componenti mobili, dove ogni interessato ha libertà e volontarietà se inserito in un percorso lavorativo alquanto lineare (ma su questo termine ci dovrebbero essere altri alinea costitutivi) e ha comunque tutela se tale percorso lavorativo si interrompe con poche o concrete possibilità di ripresa. Lo stesso pensionato potrà usufruire, qualora rinnovi invece un inserimento lavorativo – sempre per non disperdere professionalità ed esperienza -, di una normativa ad hoc sul cosiddetto cumulo, gestita con il bilanciamento della leva fiscale tra l’una e l’altra fonte di reddito.
Anche se questo non esaurisce il quadro d’interesse riformatore (dove andavano i contributi in eccesso), ma si ferma sull’aspetto di maggiore attualità, è chiaro come in tale contesto perde di senso parlare di penalizzazioni (la svolta di Damiano), tagli (la strobia di Treu), revisioni giuridiche retroattive solidali (il giustizialismo che non conosce il diritto di Boeri) e forse si risparmierà anche qualche lacrima (il pentimento alla Fornero). Sarebbe di massima soddisfazione per l’autore sapere che il modello della Ragioneria dello Stato o dell’Inps (da cui prima è arrivata la soluzione e poi la notizia di una proposta a giugno) confermano il suo errore madornale dal maggio 2013. Speriamo di non aspettare ancora tanto. Potrei arrivare alla pensione di vecchiaia!
(2- fine)