Il Decreto Legislativo in materia di ammortizzatori sociali (n.148/2015) tratta in maniera approfondita le discipline dei fondi di solidarietà, destinati a tutelare i dipendenti “sospesi” dal rapporto di lavoro in quei settori non coperti da integrazione salariale che, sino ad oggi, attingono alla cosiddetta cassa integrazione “in deroga”.



In realtà i fondi di solidarietà erano già stati introdotti nel nostro regolamento Legislativo dalla norma Fornero del 2012 ma in questi tre anni non avevano trovato fattiva applicazione.
Tra gli altri , oltre all’artigianato, il settore delle Agenzie per il Lavoro, che il Legislatore, nel dare nuovo impulso all’iniziativa, ha tenuto in particolare conto.



Le modifiche normative introdotte nel settore sono da accogliere senza dubbio con entusiasmo in quanto incrementano la dotazione del fondo di solidarietà previsto modificandone l’aliquota contributiva ( dallo 0,20% allo 0,30% delle retribuzioni imponibili previdenziali a partire dal prossimo gennaio) senza richiedere alle aziende o ai lavoratori alcun contributo aggiuntivo.

Istituendo i cosiddetti “fondi di solidarietà bilaterali alternativi”, il provvedimento ha di fatto preso coscienza delle peculiarità del lavoro tramite agenzia, recependo le domande già consacrate, in applicazione del precedente dettato normativo, nell’ambito di un Accordo tra Assolavoro e le organizzazioni sindacali del 9 dicembre 2014 (ed effettivamente accettato come Decreto Ministeriale il 17 aprile scorso) che ha sostituito il “Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro” all’interno della bilaterità esistente.



Il fondo di solidarietà del lavoro dipendente supera supera però addirittura il dettato normativo: le Parti sociali infatti, nell’accordo istitutivo del Fondo, hanno promesso non solo che in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia previsto un sostegno reddituale con totale copertura della relativa contribuzione previdenziale, ma anche un ulteriore aiuto nell’eventuale momento dela cessazione definitiva dell’attività dipendente attraverso una politica attiva del lavoro finalizzata a fornire a tali soggetti una totale ricollocabilità e, quindi, a reinserirli nel mercato.

Il fondo di solidarietà di settore si inserisce infatti in un sistema di bilateralità ormai comprovato, che garantisce tutela e prestazioni dedicate ai lavoratori dipendenti. Un processo di formazione che consente l’aggiornamento professionale dei lavoratori e propone soluzioni rapide ed efficaci alle necessità delle imprese che ne dispongono; un “mini welfare” di settore  che assicura tutela e protezione ai dipendenti attraverso una serie di servizi aggiuntivi (tutela sanitaria e infortunistica, accesso al credito, sostegno al reddito e molto altro). Il tutto – val la pena di ricordarlo – alimentato da risorse esclusivamente private.