Il Jobs Act prevede, con riguardo agli strumenti di tutela in caso di disoccupazione involontaria, l’ampliamento dei lavoratori beneficiari dell’Aspi con l’obiettivo di includere, ad esempio, anche i rapporti di collaborazione (la Dis-coll), e di commisurare l’entità e la durata della tutela alla storia contributiva del lavoratore.
La riforma si propone, inoltre, di introdurre, per il tempo successivo al godimento dell’Aspi (ora ridenominata Naspi), uno strumento di tutela del reddito per i lavoratori in condizioni di particolare difficoltà vincolandone, ovviamente, la possibilità di usufruirne alla partecipazione a iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.
A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, quindi, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (l’Asdi), avente, appunto, la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Naspi che, pur avendo fruito di questa per l’intera sua durata, siano ancora privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno, così, prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.
Il Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, specificherà le caratteristiche di tale condizione economica di bisogno. I destinatari saranno, tuttavia (il dato è già noto), i lavoratori over 55 o, se più giovani, i lavoratori con figli minori a carico con un reddito Isee inferiore ai 5 mila euro.
Lo stesso decreto interministeriale sopracitato chiarirà, quindi, con maggiore dettaglio, le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche del progetto, nonché gli eventuali aggiornamenti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni: la decurtazione, la sospensione e, nel peggiore dei casi, la decadenza dal beneficio. In questo quadro il Ministero ha fornito, da parte sua, le concrete disposizioni in materia, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione all’Inps delle informazioni relative al progetto personalizzato previsto dalla normativa per l’accesso alla misura di sostegno.
Per accedere al nuovo sussidio, infatti, i disoccupati potranno ora presentare una domanda utilizzando uno specifico form on-line disponibile sul Portale Inps. Gli stessi dovranno, quindi, recarsi presso i Cpi (che, nonostante tutto, anche dopo la riforma continueranno a esistere) della propria residenza per la sottoscrizione di un “Progetto Personalizzato”, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro. Le domande sono, è bene ricordarlo, già trasmettibili dallo scorso 11 gennaio.
Un altro pezzo del complesso puzzle del Jobs Act, che non è solo l’articolo 18, sembra, quindi, andare, pur tra mille complessità burocratiche, al suo posto.