Stante le novità che il legislatore introduce con la Legge di stabilità 2016 e, in particolare, gli incentivi che passano proprio attraverso la contrattazione di secondo livello per salario di produttività e welfare aziendale – cosa non del tutto nuova, ma riproposta dal legislatore per l’intero anno 2016 – c’è da aspettarsi che imprese e lavoratori sappiano approfittare dell’occasione.



Il quadro non è inedito – già con Sacconi prima e Monti dopo c’erano state esperienze di defiscalizzazione del salario produttività -, ma in prospettiva da una parte gli accordi interconfederali andranno nella direzione di dare più spazio alla contrattazione di secondo livello; dall’altra, il legislatore proseguirà nella sua azione di incentivo della contrattazione decentrata stante la volontà politica di crescere il raggio d’azione di chi fa i contratti e di ridurlo alla burocrazia centrale delle confederazioni sindacali.



In sintesi, la Legge di stabilità 2016 ci dice che in presenza di un accordo che regoli tra le parti la produttività aziendale, il corrispondente salario di produttività (che è tutto ciò che va oltre la paga di base) sarà tassato solo del 10% per quel che riguarda i redditi fino a 50.000 euro (la corrispettiva aliquota per un reddito lordo di 50.000 euro anno è del 38%); in alternativa, se la somma corrispondente al salario di produttività fosse investita in un intervento di welfare aziendale – ovvero in un prodotto/servizio che l’azienda realizza per i suoi dipendenti – la tassazione si ridurrebbe del tutto.



L’incentivo fiscale entra in gioco solo e soltanto nel momento in cui viene raggiunto un accordo aziendale. Ma se in un’azienda non ci fossero rappresentanze sindacali aziendali piuttosto che unitarie (rsa o rsu) – prendiamo il caso di una piccola impresa sotto i 15 dipendenti – un accordo aziendale raggiunto con la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza piuttosto che con la rappresentanza sindacale di base avrebbe valore ai fini dello sgravio previsto dalla Legge di stabilità?

Sono in molti i dirigenti sindacali a rispondere negativamente (lo sgravio non si applicherebbe). La verità è che la domanda resta aperta e che l’autorità fiscale è in procinto di diffondere una circolare interpretativa su questo punto. Si presume che l’autorità fiscale dirà che lo sgravio per il contratto aziendale c’è nel momento in cui questo è stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie.

Facendo un passo indietro, il caso Fiat si chiude con la sentenza della Corte Costituzionale (luglio 2013) che da una parte rileva il comportamento antisindacale di Fiat e apre il problema dei criteri di rappresentatività; dall’altra con la piena legittimità del contratto Fiat perché conforme alle leggi dello Stato.

Ora: un contratto aziendale stipulato in una piccola impresa tra questa e una forma di rappresentanza diversa da rsa o rsu potrebbe benissimo essere conforme alle leggi dello Stato e, quindi, essere valido anche ai fini della defiscalizzazione prevista dalla Legge di stabilità per il salario di produttività.

Ecco perché è opportuno che l’autorità fiscale chiarisca, anche se – nell’uno o nell’altro caso – qualcosa non torna…

 

@sabella_thinkin