Stabilità (nel tempo) ed effettività costituiscono, secondo un’opinione consolidata, due tratti caratteristici dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In effetti, il D.P.R. n. 1124/1965, recante il Testo Unico della disciplina in materia, ha da poco superato i cinquant’anni sostanzialmente indenne, a parte le (pur importanti) modifiche apportate con il d.lgs. n. 38/2000. Uno dei principali punti critici della disciplina continua a essere il cosiddetto infortunio in itinere, nonostante il positivo riconoscimento della sua indennizzabilità, da parte del d.lgs. n. 38/2000.
Si tratta dell’infortunio verificatosi lungo il «percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro o anche, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, sul percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti». Non sempre, peraltro, l’infortunio occorso lungo questi tragitti è indennizzabile, poiché la legge stabilisce alcuni elementi o criteri identificativi della fattispecie. Innanzitutto, il percorso deve essere quello normale, inoltre non devono verificarsi interruzioni o deviazioni non necessitate, infine, l’uso del mezzo di trasporto privato è consentito soltanto se necessitato.
Ancora la legge specifica le necessità che giustificano eventuali interruzioni o deviazioni; esse sono individuate in quelle «dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti», mentre, in caso di uso del mezzo proprio, non sono mai indennizzabili «gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni». L’assicurazione, poi, «non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida».
Su questo quadro si è inserita la l. n. 221/2015, volta a promuovere misure di green economy, con la previsione che «l’uso del velocipede…deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato»; dovendosi intendere per velocipede «i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo» (art. 50, d.lgs. n. 285/1992). Il che significa, detto per inciso, che fuoriesce da tale regola speciale e, perciò, non può considerarsi sempre necessitato l’uso di biciclette a pedala assistita.
Rispetto alla disciplina così richiamata, sono soprattutto due le questioni aperte. Entrambe toccano, in realtà, la nozione stessa di infortunio di lavoro e in particolare l’occasione di lavoro, che, insieme alla causa violenta, ne è elemento caratterizzante, indicando il tipo di collegamento che deve sussistere tra il lavoro e l’infortunio. Di questo, infatti, lo svolgimento dell’attività lavorativa non è causa diretta, ma «deve aver creato un rischio specifico, rispetto a quelli (rischi generici), cui il lavoratore, al pari di qualsiasi altro individuo, è esposto» (M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Padova, 2015).
Ora, che il rischio inerente al percorso fatto dal lavoratore per recarsi da casa al lavoro e viceversa possa considerarsi “specifico” o, comunque, si differenzi da quello generico sopportato, a causa della mobilità, da qualsiasi altra persona, è quantomeno dubbio. E il dubbio è tanto maggiore quando l’infortunio sia riconducibile a un fatto doloso del terzo.
Al riguardo, una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha ribadito la necessità della sussistenza di un nesso «seppur mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l’evento e il lavoro», escludendone, al contempo, la ricorrenza laddove esso si basi «esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica» (nel caso di specie l’evento, accoltellamento della vittima da parte del convivente, è stato considerato riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa e a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro)» (Cass., S. U., 7 settembre 2015, n. 17685).
Tocca ancora l’occasione di lavoro, ma sotto un diverso profilo, la seconda questione, che investe il criterio dellanecessità nell’utilizzo del mezzo proprio, richiesto perché l’infortunio sia indennizzabile. Di tale requisito, una recentissima giurisprudenza (Cass. 13 aprile 2016, n. 7313) ha detto che «non deve essere…inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa», la cui sussistenza è valutabile in base ai criteri della normalità (del percorso) e della ragionevolezza (d’uso del mezzo), a loro volta «determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.), le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore caso di infortunio (art. 38 Cost.)».
In altri termini, l’ancoraggio a quei principi costituzionali fonda il contemperamento operato dal giudice «fra interesse dell’istituto assicuratore a non erogare prestazioni che esulino dalla funzione di copertura dei rischi propri delle attività lavorative e quello del lavoratore di veder non escluse dall’ambito di tali atti momenti peculiari della sua personalità di uomo-lavoratore in esso coinvolte; quali, la libertà di fissazione della residenza, il rapporto con la comunità familiare, una più intensa tutela previdenziale meglio attagliata alle esigenze della società in cui opera».
L’opzione interpretativa va valutata positivamente nella misura in cui dà spazio a dinamiche ed esigenze di vita dei lavoratori, sacrificate da criteri più rigidamente collegati all’organizzazione produttiva, secondo l’originaria logica assicurativo/transattiva dell’assicurazione infortuni, che garantisce, peraltro, maggior certezza delle situazioni e, quindi, dei costi. D’altra parte, non può nascondersi che la problematicità di valutazioni del tipo sopra indicato amplia la discrezionalità giudiziale, tanto più laddove si ritenga, come pure si fa, che siano apprezzabili dai giudici «altri standards in materia di attività connesse a quelle di lavoro…emersi nella società civile», anche se sempre «connessi a valori dello stesso rango».
E, allora, occorre essere avvertiti che l’occasione di lavoro resta un dato di diritto positivo invalicabile, almeno fintanto che il legislatore non decida altrimenti.