Con recente pronuncia del 20 luglio 2016 la Corte di Giustizia europea nella causa C – 341/15 ha stabilito, in merito a un caso avvenuto in Austria, che il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro e non ha fruito integralmente le ferie, ha diritto a percepire un’indennità in applicazione alla Direttiva 2003/88. La legge austriaca, infatti, prevede l’esclusione del diritto a percepire l’indennità nel caso in cui il lavoratore non le abbia godute per fatto proprio, come ad esempio nel caso esaminato per una perdurante malattia di un dipendente comunale.
A riguardo la normativa italiana riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto irrinunciabile a un periodo annuale di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane) per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale (Art. 36 Cost.; art. 2109 c.c.: art. D.lgs. 66/2003). Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie (forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato), il diritto annuale minimo legale di ferie retribuite va goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo in caso di richiesta del lavoratore); per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore non interrompono la maturazione delle ferie e in particolare il periodo di ferie può essere interrotto per determinate cause o sovrapporsi ad altri eventi, in particolare la malattia insorta prima dell’inizio del periodo di ferie, decorre regolarmente senza incidere sulle ferie che saranno godute in un momento successivo.
La malattia sopravvenuta alle ferie ha effetto sospensivo sul decorso delle stesse a condizione che il lavoratore abbia attivato tutte le procedure previste dalla legge e della contrattazione collettiva (certificazione dello stato di malattia e comunicazione all’azienda nel termine indicato dalle previsioni contrattuali; comunicazione del domicilio per le eventuali visite di controllo se è diverso da quello abituale, ecc.). Anche la malattia del bambino fino agli 8 anni di età che comporti il suo ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie e godimento da parte del genitore.
Conseguentemente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro le ferie non fruite rispetto al termine legale e contrattuale previsto determineranno il diritto per il lavoratore a percepire, con l’ultimo cedolino paga, la corrispondente indennità sostitutiva (art. 10 D.lgs. 66/2003; Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005 n. 8) determinata sulla base dell’ultima retribuzione percepita. Tale indennità è dovuta proporzionalmente anche per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno.
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