Il Jobs Act interviene, tra i vari temi, anche in materia di apprendistato, definendolo quello “speciale” contratto di lavoro a tempo “indeterminato” finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Individua, quindi, in coerenza con l’impostazione della Legge Biagi, prima, del Testo Unico del 2011, poi, tre tipologie di percorsi formativi: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.



In particolare, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e quello di alta formazione e ricerca (comunemente chiamati l’apprendistato di primo e terzo livello) integrano organicamente, in un sistema duale sul modello tedesco, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel costituendo repertorio nazionale.



Con specifico riferimento al “terzo livello”, l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, questo contratto può essere attivato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, in caso di assunzioni di ragazzi tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondariasuperiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).

Con tale inquadramento si può, quindi, svolgere attività di ricerca o conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, quali i dottorati di ricerca e i diplomi Its, nonché ottemperare agli obblighi del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.



In questo quadro il ministero del Lavoro ha opportunamente precisato che successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile, per le imprese, la trasformazione di contratto di apprendistato di alta formazione ricerca in quello professionalizzante. In tal caso, però, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà, in ogni caso, eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’impresa.

Il governo, insomma, con queste indicazioni apre, ulteriormente, all’utilizzo di un istituto prezioso per agevolare la transizione tra il mondo dell’istruzione, e della formazione, e quello del lavoro. Spetta ora, ancor più di prima, quindi, alle scuole e alle università e al sistema delle imprese operare perché questo strumento venga adeguatamente implementato e possa così esprimere al massimo le proprie potenzialità finora, ahimè, inespresse.

Perché ciò accada, tuttavia o purtroppo, le leggi non bastano; serve infatti, prima di tutto, una rivoluzione culturale, sia nelle istituzioni formative che nel mondo delle imprese, che sembra ancora lontana dal manifestarsi.