Il Jobs Act, in particolare il decreto 150, introduce, anche in Italia, un’innovativa misura di politica attiva, denominata assegno (in un primo momento era un “contratto”) di ricollocazione, destinato ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (la Naspi), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L’assegno (una sorta di voucher o “dote”) individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità (ovvero la distanza della persona dal mercato del lavoro) sarà spendibile presso Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di ottenere un servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione. 



Nei giorni scorsi, finalmente, l’Anpal ha definito le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione e ha previsto a tal fine l’avvio di una sperimentazione su una platea circoscritta di soggetti (circa 30 mila persone) scelti mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall’Inps. Ai “fortunati” scelti dal sistema verrà inviata una comunicazione a mezzo posta, nonché un avviso via email o sms, nel caso in cui tali informazioni siano state rese in sede di presentazione della domanda di Naspi.



Anche i Centri per l’impiego (i Cpi) coinvolti in questa prima fase sperimentale saranno selezionati dalle amministrazioni regionali competenti, al fine di non aggravare i compiti di questi uffici, attualmente in fase di riorganizzazione. Altresì i soggetti, pubblici o privati, accreditati a livello nazionale, o secondo i sistemi di accreditamento regionale dove possibile, per i servizi al lavoro potranno partecipare alla gestione dei servizi collegati all’assegno solo a seguito di una manifestazione d’interesse e all’ inserimento nel Sistema informativo unitario. 

In caso di successo occupazionale, l’Assegno verrà riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell’esito della profilazione. Nei casi, speriamo pochi, di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale sarà riconosciuta comunque all’operatore una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione”, ma solo in presenza di una “soglia minima” di successi occupazionali raggiunti nei 6 mesi precedenti. 



Parte, insomma, pur con tutti i limiti di una sperimentazione, peraltro di piccole dimensioni se si pensa ahimè al totale dei possibili beneficiari, anche in Italia l’assegno di ricollocazione. La speranza è che lo strumento funzioni. La tenuta, e la sostenibilità, del modello di flexicurity immaginato dal Jobs Act passa infatti principalmente da questo passaggio.

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