L’assegno familiare va riconosciuto anche in caso di unioni civili: lo ha precisato l’Inps in una circolare con la quale fornisce indicazioni precise sulle conseguenze prodotte dalla legge Cirinnà. La sussistenza di questo diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare. L’unione civile, regolata dalla legge italiana, produce gli stessi effetti, ad esempio, del matrimonio contratto all’estero dai cittadini italiani con una persona dello stesso sesso. Condizione indispensabile per il riconoscimento dell’assegno familiare è che un membro della coppia lavori o sia titolare di pensione, anche se sono presenti figli nati da una precedente relazione.



Se, invece, i figli di una delle parti dell’unione civile sono nati dopo l’unione stessa, l’assegno familiare potrà essere erogato dall’Inps allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile. Quali sono, invece, gli effetti dello scioglimento delle unioni civili? Il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato, ove possibile, in conformità con quanto previsto dal codice civile. Per richiedere l’assegno familiare bisogna inoltrare la domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti e dichiarando, sotto la propria responsabilità, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente” o “convivente di fatto”. Per quanto riguarda la qualifica legata all’unione civile, bisognerà fare riferimento agli atti registrati nell’archivio dello stato civile. Le disposizioni della circolare Inps avranno effetto a decorrere dal 5 giugno 2016. Clicca qui per visualizzarla.

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