È stata approvata in settimana alla Camera la cosiddetta “manovrina”, nella quale viene disciplinato anche il nuovo lavoro occasionale, un tempo retribuito mediante i voucher, definitivamente abrogati dal Governo con il D.L. 25/2017. A oggi, in attesa dell’approvazione definitiva delle nuove norme da parte del Senato, l’unico strumento utilizzabile dai datori di lavoro per le prestazioni occasionali, rimane il lavoro a chiamata. Tuttavia, è del tutto evidente che esso rappresenti una forma contrattuale che non pare essere in linea con le esigenze di flessibilità di particolari settori merceologici (si pensi, ad esempio, al settore turistico in alta stagione o alle manifestazioni sportive o culturali) e che, quindi, non si possa considerare una valida alternativa ai voucher abrogati, risolvendosi, semmai, in un disincentivo alle assunzioni e, conseguentemente, in un aumento del lavoro nero.



Qualora la manovrina dovesse passare indenne l’esame del Parlamento, il lavoro occasionale verrebbe disciplinato da due distinti strumenti a seconda della natura (professionale o meno) del committente: il Libretto Famiglia per i committenti non professionali e le famiglie, da un lato, e il contratto di prestazione occasionale per gli imprenditori e i professionisti, dall’altro. Il primo strumento (il Libretto Famiglia) è composto da titoli di pagamento del valore nominale di dieci euro e serve a remunerare le prestazioni occasionali non superiori a un’ora relative a piccoli lavori domestici come: attività di pulizia, manutenzione, servizi di baby-sitting, assistenza a bambini, anziani, ammalati, disabili e per lezioni private. Il Libretto Famiglia, così strutturato, prevede che il prestatore occasionale non possa guadagnare più di 5000 euro in un anno e non più di 2500 euro per ciascun singolo committente. Inoltre, tale strumento non potrebbe essere utilizzato da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.



Se, da una parte, la normativa sul Libretto Famiglia si può considerare un passo in avanti nel tentativo di disciplinare compiutamente tutte quelle prestazioni occasionali nei confronti di un imprenditore non professionista, dall’altra non si condivide la scelta di prevedere un tetto alla retribuzione indistintamente stabilito per tutte le tipologie di prestazione rendibili attraverso tale Libretto. Dal momento che la procedura è interamente telematica (e, quindi, la tracciabilità è garantita) e i committenti e le prestazioni vengono adeguatamente tipizzate, prevedere un tetto ai compensi annui, soprattutto per attività come il baby sitting, l’insegnamento privato e i lavori domestici, per i quali è facile prevedersi un’attività che abbia una durata dilatata nel tempo, non pare la scelta giusta.



Per quanto riguarda le imprese, invece, esse potranno ricorrere al lavoro occasionale grazie al nuovo contratto di prestazione occasionale che sarà attivabile tramite una procedura online su un portale dedicato gestito dall’Inps. Ciascun utilizzatore/datore, dovrà versare, attraverso la nuova piattaforma informatica, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni (minimo 9 euro all’ora); tali somme verranno accreditate a opera dell’Inps sul conto corrente bancario del prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Riguardo all’intera procedura, non pare condivisibile la scelta operata di affidarne il ruolo di gestore all’Inps in luogo dell’Anpal. Ciò pare essere del tutto in controtendenza con il crescente percorso di accentramento di numerose funzioni in capo all’Anpal. Quest’ultima, proprio in virtù del ruolo di soggetto responsabile dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sarebbe stato il soggetto logicamente più indicato se non fosse che la stessa continua a presentare delle carenze in termini know-how e organizzazione.

Per quanto riguarda le limitazioni previste per il lavoro occasionale, non potranno fare ricorso al nuovo contratto di prestazione occasionale le imprese che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Parimenti, questa tipologia contrattuale non potrà essere impiegata nel settore edile e nell’ambito degli appalti di opere o servizi. Anche per quanto riguarda le prestazioni occasionali rese in favore delle imprese è previsto un tetto massimo alla retribuzione percepita tramite il lavoro occasionale (5000 euro in un anno e non più di 2500 euro per singolo committente) e un limite massimo di 280 ore nell’arco di un anno civile. L’eventuale sanzione nel caso di superamento dei predetti limiti massimi sarebbe la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in ordinario lavoro a tempo indeterminato.

Quest’ultima previsione rappresenta sicuramente un enorme rischio per il datore di lavoro e potrebbe, quindi, risolversi in un disincentivo alla conclusione di questi contratti. Oltre a ciò, con specifico riferimento al limite orario, si evidenzia che nella prassi risulterà complesso verificarne l’eventuale sforamento, con la conseguenza che ciò potrebbe verosimilmente portare a un aumento del contenzioso a riguardo. Ulteriore elemento di criticità della nuova normativa che ne diminuisce le potenzialità, è costituito dalla totale mancanza di previsioni inerenti il recesso dal contratto. A tal proposito, il lavoratore e, soprattutto, il datore di lavoro, si troverebbero in una situazione di assoluta mancanza di certezza e stabilità.