Dopo l’approvazione del Jobs Act sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica all’Anpal la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con un Centro per l’impiego. In particolare si specifica, sulla base del principio di condizionalità, che il beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, sottoscritto con un Cpi allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione dichiarato in sede di richiesta dell’ammortizzatore sociale.
Nello specifico, in caso di prima mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni si prevede la decurtazione di un quarto di una mensilità dell’indennità, la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione in caso di un ulteriore mancata presentazione. Inoltre, in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua, la normativa vigente già prevede la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Un’offerta di lavoro, appunto, che deve essere ritenuta congrua sulla base di alcuni criteri definiti dal decreto 150 di attuazione della riforma del mercato del lavoro: la coerenza di questa con le esperienze e le competenze maturate, la distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, la durata della disoccupazione e la retribuzione del nuovo lavoro che dovrà essere, in ogni caso, superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nel mese precedente.
Nel dettaglio, per esempio, per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro è ritenuta congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il Cpi, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del quale il lavoratore ha sperimentato, nel passato, le proprie esperienze professionali acquisendone, quindi, le relative competenze. L’offerta di lavoro è, inoltre, congrua quando si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi a tempo pieno o con un orario di lavoro comunque non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro e preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, a titolo meramente esemplificativo, l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Questi criteri, probabilmente individuati anche sulla base del buon senso guardando alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori (ha senso rendere vincolante un’offerta di pochi giorni lontano da casa?), sembrano, tuttavia, non particolarmente sfidanti per chi, senza lavoro, cerca un’occupazione ed è, in una situazione, presumibilmente, di disagio socio-economico più complessivo che va oltre il mero fatto di essere disoccupato (si pensi ai problemi legati alla salute, all’abilitazione, alla gestione di eventuali figli minori, ecc.). È realisticamente pensabile che i servizi, pubblici o privati, per il lavoro siano in grado di offrire un’offerta di lavoro qualitativamente così “alta” a soggetti deboli (chi è spendibile sul mercato del lavoro non ha, generalmente, questi problemi) coinvolti in percorsi di ricollocazione? Vi è un rischio concreto di perdere il sostegno al reddito?
Ancora non sappiamo molto, nei dettagli, sul reddito di cittadinanza che verrà e che sembra, sotto l’aspetto normativo, ancora in fieri. L’auspicio è che anche sul principio di condizionalità, uno degli elementi qualificanti della proposta, si guardi a quanto realizzato nel recente passato valutando se queste scelte siano coerenti con l’impianto della nuova misura e se sono, con senso di realtà, sostenibili e credibili.