Così come il contributo minimo integrativo, così quello di maternità non è compreso nelle quattro rete predisposte dalla Cassa Forense. Per quanto riguarda però il contributo di maternità, verrà successivamente determinato “previa approvazione da parte dei ministeri vigilanti e, come già nell’anno 2017, richiesto in una unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018, che sarà disponibile e generale in tempo utile prima della scadenza del 30 settembre 2018 (1 ottobre)”. Il pagamento del contributo potrà avvenire in un’unica soluzione per i pensionati di vecchiaia, attraverso la produzione e la stampa del bollettino o mediante trattenuta sui ratei mensili di pensione in un’unica soluzione nel mese di settembre, ovvero in quattro rate da settembre a dicembre, se questa modalità di pagamento è già stata richiesta. Se il pensionato non avesse ancora attivato l’ultima opzione, potrà farlo sempre usando l’apposito modulo (clicca qua per visualizzarlo) presente nella sezione “modulistica” del portale della Cassa Forense. (agg. di Silvana Palazzo)



CASSA FORENSE, CONTRIBUTI MINIMI AVVOCATI

Si avvicina una scadenza importante per gli avvocati: il pagamento della prima rata dei contributi minimi 2018. Lo ha ricordato la Cassa Forense attraverso una informativa sulle nuove modalità di riscossione e le domande di esonero per chi ne ha diritto. La scadenza è fissata al 28 febbraio, ma si ricorda che il contributo minimo integrativo non è conteggiato al momento, perché è attesa l’approvazione della delibera che abroga la misura per gli anni 2018-2022. Se non venisse approvata, il contributo sarà richiesto mediante Mav con scadenza 31 ottobre 2018, altrimenti sarà cura della Cassa Forense annullare l’emissione del Mav. Per pagare la prima rata dei contributi minimi 2018 gli avvocati devono generare e stampare dal sito internet della Cassa Forense i relativi bollettini, accedendo alla sezione riservata, usando il codice meccanografico e il PIN personale. Già da oggi, lunedì 5 febbraio 2018, la procedura è accessibile.



RIDUZIONI ED ESONERO

Il contributo minimo soggettivo obbligatorio per il 2018, stabilito in base allo status previdenziale di ogni iscritto e automaticamente determinato dalla Cassa Forense, sarà riscosso in quattro rate: la prima con scadenza 28 febbraio, poi 30 aprile, 30 giugno (2 luglio) e 30 settembre (1 ottobre). La misura è costituita così: contributo minimo soggettivo intero di 2.815,00 euro, con riduzione del 50% (1.407,50 euro) e con riduzione dell’ulteriore 50% (703,75 euro). A partire da oggi, lunedì 5 febbraio 2018, è possibile presentare sul sito della Cassa Forense la domanda di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018. Può essere chiesto per una sola volta nell’arco dell’intera carriera ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti. Solo per maternità/adozione può essere esteso fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. C’è tempo comunque fino al 30 settembre (1 ottobre) per le domande di esonero per il 2018, da inviare esclusivamente online sul sito della Cassa Forense. Quelle per malattia o assistenza a congiunto, invece, possono essere inoltrate solo previa stampa e inoltro della relativa certificazione.