Un grido d’allarme si sta levando dai centri anziani. Le vedove italiane sono in stato di agitazione da quando alcuni economisti del Fondo monetario internazionale – all’interno di working paper dedicato al sistema previdenziale del Bel Paese – hanno denunciato una spesa eccessiva per il trattamento riservato ai superstiti il cui onere ammonta (il dato è corretto) al 2,7% del Pil a fronte di una media intorno all’1,5-1,7% dei Paesi dell’Unione. Pertanto, secondo il documento, sarebbe opportuno introdurre un requisito anagrafico per l’accesso al diritto oppure limitare i possibili aventi diritto.
Per procedere con ordine ricordiamo la normativa vigente in Italia dopo la fondamentale riforma Dini del 1995. Innanzitutto occorre chiarire i concetti generali. All’interno della tutela garantita ai superstiti vi sono due tipologie di prestazioni: la pensione indiretta a cui hanno diritto i parenti dell’assicurato deceduto; la pensione di reversibilità che spetta agli aventi causa del pensionato deceduto. Di solito si usa la definizione attinente alla reversibilità per ambedue le tipologie, anche perché questa prestazione è assolutamente prevalente, sia nel numero che nell’ammontare della spesa. Nel comparto privato (alle dipendenze o autonomo) nel 2017 sono state 738mila le pensioni indirette (da assicurato) per un onere di 5 miliardi di euro a fronte di oltre 3 milioni di trattamenti di reversibilità (da pensionato) per un valore superiore a 24 miliardi.
Di solito quando si parla del de cuius si usa il maschile anche se le medesime regole valgono pur nel caso che a lasciare questa valle di lacrime sia una lavoratrice o una pensionata. Ma la realtà mette in evidenza che 3,3 milioni di percettori della pensione ai superstiti sono donne mentre solo 450mila sono uomini. L’età media alla decorrenza è di poco superiore ai 73 anni. In sostanza, la partita si gioca prevalentemente nel vasto universo delle pensioni e dei pensionati. Spesso una pensione di reversibilità – sia pure nell’ambito di limiti di cumulabilità con altre fonti di reddito – si aggiunge a un trattamento diretto della ex lavoratrice. Il finanziamento del settore è previsto all’interno dell’aliquota contributiva: infatti, il trattamento ai superstiti come quello per l’invalidità e la vecchiaia rientrano nell’ambito della tutela previdenziale, riassunta nell’acronimo Ivs.
La logica dell’istituto è la seguente: con l’instaurazione di un rapporto familiare (con la nascita o il matrimonio) il rapporto previdenziale si arricchisce di altri possibili beneficiari della prestazione, i quali acquisiscono il diritto alla stessa (in caso di morte del lavoratore assicurato o del pensionato) iure proprio, in presenza tuttavia del sussistere dei previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva o del diritto alla pensione del de cuius.
Per avere diritto alla pensione indiretta occorre che l’assicurato possa vantare al momento del decesso almeno: a) 15 anni di assicurazione e di contribuzione; oppure b) 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti il decesso. Oltre al coniuge, la pensione spetta ai figli legittimi ed equiparati, se sono minorenni o studenti (alle età stabilite) o inabili a qualunque età. In mancanza di aventi diritto iure proprio (coniuge e figli), subentrano i genitori; in mancanza anche di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili (purché a carico e conviventi col de cuius).
Si chiama aliquota di reversibilità la percentuale di pensione spettante o di quella erogata al dante causa, nelle seguenti misure: 60% coniuge, dal 20% al 40% per ciascun figlio a seconda che concorra o meno col coniuge, 15%, in assenza del coniuge, a ciascun genitore, fratello o sorella in concorso coi figli. In ogni caso la misura complessiva non può essere inferiore al 60%, né superiore al 100% della pensione diretta (con riproporzionamento delle rispettive quote). Se il beneficiario/a appartiene a un nucleo dove non vi siano altri possibili titolari del diritto, la pensione è corrisposta in misura ridotta: del 75% in presenza di un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo; del 60% in presenza di un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50% a fronte di un reddito superiore a 5 volte il minimo.
Considerando anche il pubblico impiego i trattamenti ai superstiti assommano a 4,2 milioni (la regione che ne annovera il maggior numero è la Lombardia con oltre 700mila casi). L’importo medio delle pensioni, per quanto riguarda lo stock, è di circa 8mila euro l’anno. La media di quelle nuove liquidate nel 2017 (circa 200mila) varia tra i 650 euro e i 750 euro mensili a seconda delle diverse gestioni.
Se proprio si dovesse mettere mano a queste prestazioni, il criterio più equo e corretto sarebbe quello di ragguagliare l’importo in base all’attesa di vita degli aventi diritto.