L’avevano giurato: aboliremo i vitalizi, in modo retroattivo, anche per gli ex parlamentari. Addirittura il M5S aveva preteso per un suo esponente la presidenza della Camera allo scopo di intestarsi l’abolizione di un numero più consistente di vitalizi dal momento che gli ex deputati sono più degli ex senatori. Roberto Fico, approdato sullo scranno più elevato di Montecitorio aveva inserito la questione tra le righe del proprio discorso di insediamento. Per maggiore sicurezza i 5stelle avevano eletto questore anziano Massimo Fraccaro, fedelissimo di Gigino Di Maio (e risarcito in tal modo della mancata elezione alla terza carica dello Stato). Poi, appena disceso dall’autobus, Fico aveva affidato al Collegio dei Questori il mandato di predisporre una proposta nel termine perentorio di due settimane.



Non abbiamo contato i giorni con precisione: fatto sta che, grazie al prezioso e competente lavoro dei Servizi amministrativi, il Collegio ha sottoposto alle valutazioni dell’Ufficio di Presidenza un documento (in data 17 aprile) nel quale vengono esposti i problemi, indicate le criticità e avanzate delle possibili soluzioni. In verità, si tratta di uno sforzo encomiabile, dovuto di più all’ottimismo della volontà che al pessimismo dell’intelligenza, perché in qualunque modo lo si consideri, il ricalcolo dei vitalizi secondo il metodo contributivo è un’operazione priva di senso, in quanto è impossibile applicare a un passato, spesso lontano, regole pensate per il futuro.



Così sono cominciati i problemi e i dubbi. Non tanto sul provvedimento in sé, quanto piuttosto per la maniera di adottarlo, per metterlo al riparo da un’enormità di ricorsi che sarebbero accolti. Senza dubbio il regime dell’autodichia è più pratico e garantito rispetto a una legge sottoponibile in quanto tale all’esame e alla sanzione della Consulta. I giudici delle leggi, a tal proposito, si erano già espressi chiaramente nella sentenza n. 310 del 2013 ribadendo che una legge che si accinga a prevedere una disciplina con effetto retroattivo è tenuta a fornire criteri sufficientemente definiti e stringenti affinché dall’applicazione per il passato non discendano effetti di portata tale da ledere il bene (tale non solo per l’individuo coinvolto) della sicurezza giuridica, “da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto”.



Ecco, allora, la domanda-chiave: fino a che punto può spingersi l’autonomia dispositiva del Parlamento se vengono violati diritti soggettivi di cittadini? Poi, allo stato degli atti, il Senato “marca visita”. Sarebbe assurdo colpire (e punire, perché è questa la finalità) soltanto gli ex deputati. Sono infine sorti interrogativi per quanto riguarda taluni parametri (i coefficienti di trasformazione per esempio) la cui applicazione, secondo differenti criteri, produrrebbe effetti perversi soprattutto sui vitalizi erogati da parecchio tempo. Il documento presentato dal Collegio dei Questori, sviluppa varie considerazioni, ma finisce per considerare meno problematica e più corretta la seguente proposta (che poi è molto simile a quella contenuta nel disegno di legge Richetti).

1) Determinazione del montante contributivo. Per gli anni effettivi di svolgimento del mandato, si applica il 33% all’indennità lorda vigente per ogni anno di mandato svolto da ciascun deputato (importo maggiorato del 18%, come previsto dalla normativa generale applicata anche alla Camera a partire dal 2012). Per gli anni riscattati (i deputati avevano la possibilità di riscattare a loro spese legislature in cui non erano stati eletti), si applica il 33% all’ultima indennità lorda vigente nell’ultimo anno di mandato della legislatura riscattata da ciascun deputato (importo maggiorato del 18%, come previsto dalla normativa generale applicata anche alla Camera a partire dal 2012).

2) Rivalutazione del montante contributivo. Si applica il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare (secondo le modalità attualmente in uso) fino a oggi. Per gli anni di mandato dal 1946 al 2001, si applica un indice di rivalutazione specifico (indicato nella tabella n. 10 allegata alla Circolare dell’Inps n. 181 del 2001).

3) Coefficienti di trasformazione da applicare al montante contributivo. Si applica la tabella vigente, allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati (approvata da ultimo con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 179 del 2016), utilizzando il valore corrispondente all’età anagrafica attuale del titolare. L’aspetto riguardante l’età da prendere a riferimento (quella in cui si è iniziato a percepire il vitalizio oppure quella esistente al momento del ricalcolo) è molto importante. Giustamente nella proposta viene raccomandata la seconda opzione. I coefficienti di trasformazione rappresentano, infatti, l’esito di elaborazioni attuariali ad hoc, commisurate alle specifiche condizioni di contesto del tempo in cui sono state formulate e a ipotesi di sviluppo nel futuro di alcune variabili, costruite sempre sulla base di quanto prevedibile al tempo in cui tali ipotesi sono state realizzate. In una simile condizione, fa notare il documento, sembrerebbe meno censurabile sul piano della ragionevolezza del metodo utilizzato applicare, almeno in prima battuta, i coefficienti di trasformazione esistenti alla data di entrata in vigore dell’eventuale modifica normativa che disponga il ricalcolo retroattivo delle prestazioni previdenziali, sulla base del dato anagrafico attuale di ciascun avente diritto (e non di quello in cui è stato erogato a suo tempo l’assegno vitalizio).