Era nell’aria vista la ben poca adesione da parte dei cittadini alla misura voluta dal Governo Renzi nel 2015, ma oggi arriva la conferma: il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) dal 1 luglio 2018 non potrà più essere inserito in busta paga per tutti i lavoratori. Era previsto in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, «di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile», spiega Pensioni oggi nel riportare la circolare Inps in data 10 luglio 2018. Dunque ora viene sospesa, anzi abolita, la possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro l’anticipo del Trattamento ogni fine mese nel proprio stipendio: pare che i motivi del flop siano legati alla tassazione dell’anticipo notevolmente sfavorevole rispetto alle normali regole previste col Tfr.



LA CIRCOLARE DELL’INPS

La circolare numero 2791 del 10 luglio 2018 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che, non essendo stato adottato dal legislatore (ovvero dal Governo) alcun «provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta». Per questo motivo, dal mese corrente, tutti i datori di lavoro interessati non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi di richiesta per il Tfr come previsto invece dalla misura introdotta dal Governo Renzi. Dunque ora, venuta meno l’erogazione di tale quota in busta paga, come cambia la misura del Tfr? Sempre secondo la circolare Inps, «i datori di lavoro dovranno procedere al ripristino dei versamenti TFR vigenti prima della scelta effettuata dal lavoratore, e cioè dovranno procedere all’accantonamento in azienda, al versamento al Fondo di tesoreria oppure al  versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione a seconda delle scelte del lavoratore prima della sua adesione all’anticipo in busta paga».

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