La legge n. 142, che regola il rapporto di lavoro nelle cooperative, chiarisce (se così di può dire, e poi si capirà perché sono prudente nell’impiegare questo termine) che l’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 non si applica «ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».
Mi spiego meglio: il socio-lavoratore di una cooperativa è titolare di due rapporti, che sono per l’appunto quello sociale e quello lavorativo; tale situazione può portare a un possibile conflitto tra le norme che regolano il rapporto associativo e quelle che regolano il rapporto di lavoro. Quando si cessa il rapporto con una cooperativa, normalmente, al licenziamento (che estingue il rapporto lavorativo) si accompagna l’esclusione da socio; la domanda che ci si pone è se possa essere invocata in tali casi l’applicazione dell’art. 18, ossia di quella norma che, per le imprese con certi limiti dimensionali, in caso di licenziamento illegittimo garantisce la tutela c.d. reale, economicamente molto più sostanziosa delle altre.
Tale questione ha implicazioni non solo su quale sanzione si possa applicare in caso di licenziamento illegittimo (se una tutela prettamente civilistica, o quella di cui all’art. 18 o infine la tutela obbligatoria prevista dalla legge n. 604 del 1966); ma anche su chi sia il giudice competente a decidere (se quello civile, o quello della sezione specializzata per le imprese o infine quello della sezione specializzata per il lavoro); e infine, ove si riconosca la competenza del giudice del lavoro, con quale rito debba essere introdotto il ricorso del socio-lavoratore (con il rito ordinario o se con il c.d. rito Fornero, dedicato esclusivamente a quelle controversie per le quali si chiede l’applicazione dell’art. 18).
Nella soluzione di tale intreccio, la giurisprudenza si è divisa in tanti rivoli: secondo alcune sentenze, il rapporto di lavoro prevale su quello associativo, e dunque sarà il giudice del lavoro a decidere, applicando l’articolo 18; secondo un altro orientamento, per il quale il rapporto sociale prevale su quello lavorativo, si applicheranno le conseguenze che il diritto civile – e non il diritto speciale del lavoro – ha previsto (e si badi bene che tali conseguenze non è detto che possano essere meno convenienti per il lavoratore). Esiste poi una terza posizione, secondo la quale il giudice del lavoro, a prescindere da una valutazione sulla delibera di esclusione, può sempre valutare le conseguenze (di volta in volta diverse) sul piano del rapporto di lavoro.
Nel novembre dello scorso anno la Cassazione, nella sua composizione a Sezioni unite (in ciò sollecitata proprio per comporre il contrasto esistente), con sentenza n. 27436 ha reso un’articolata risposta al problema. In estrema sintesi, la Cassazione ha affermato che il rapporto associativo precede logicamente quello lavorativo, e all’estinzione del primo consegue l’automatica cessazione anche del secondo: dunque, se il lavoratore ha impugnato l’esclusione e il licenziamento, il giudice del lavoro potrà valutare in via incidentale se l’esclusione è legittima o meno; e dunque applicherà anche l’articolo 18, che consente anche la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Ma se il lavoratore ha impugnato il solo licenziamento, il giudice non potrà applicare l’art. 18, che ha come conseguenza la reintegra nel posto di lavoro: la produzione di un tale effetto restitutorio gli è preclusa dal fatto che oramai il rapporto associativo (non essendo stata impugnata l’esclusione), non può più essere ristabilito. Egli si dovrà limitare a una tutela solo indennitaria, quella dell’art. 6 della l. n. 604 del 1966. Per dare un ordine di grandezza, si passa da una possibile condanna fino a 27 mensilità dell’art. 18 alla condanna fino a 6 mensilità prevista dalla legge 604. Peraltro, una pronuncia del genere ha implicazioni di non poco conto per la scelta del rito con cui introdurre il successivo ricorso giudiziale: se si può chiedere la tutela dell’art. 18, si può depositare un ricorso con il c.d. rito Fornero, ma se il giudice non può accordare tale tutela, perché non è stata impugnata anche la delibera, e dunque può accordare solo la tutela obbligatoria, non si può depositare un ricorso con il rito speciale, ma lo si deve fare con il rito ordinario. Chi lo facesse, rischierebbe che il giudice disponga il mutamento del rito, con allungamento dei tempi processuali; ma anche (se agisce su alcuni fori italiani) una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La sentenza delle sezioni unite della Cassazione ha avuto effetto immediato sulla giurisprudenza di merito. Così nel tribunale di Bergamo le prime sentenze che si sono confrontate con cause del genere hanno subito evidenziato se fosse stata impugnata o meno la delibera di esclusione, e solo dopo aver dato risposta positiva a questa domanda hanno accordato la tutela reale. Alcune pronunce dei tribunali di Varese e di Torino, invece, preso atto della mancata impugnazione della delibera, hanno applicato la distinzione operata dai giudici di legittimità. In un caso, il giudice varesino, una volta negata l’applicabilità dell’art. 18, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex rito Fornero; nel caso di Torino il giudice, pur negando l’applicabilità dell’art. 18, ha applicato la tutela obbligatoria, peraltro così realizzando il paradosso per cui è stata pronunciata con il rito Fornero (che sarebbe destinato solo all’applicazione della tutela reale ex art. 18) una condanna ex lege n. 604 del 1966.